Bollo Auto
- Veicoli storici
- Omessi e ritardati pagamenti - ravvedimento
- Riduzioni
- Agenzie pratiche auto – riscossione e assistenza al contribuente
- Attività di accertamento
- Rivenditori veicoli
- Esenzioni
- Radiazione e rottamazione
- Rimborsi e variazioni
- Modulistica rimborsi compensazioni e variazioni
- Veicoli consegnati per la rivendita - interruzione obbligo di pagamento
- Novità cessazione obbligo pagamento
- Avviso di scadenza
- Ricorso alla giustizia tributaria
- Ecoincentivi
- Glossario
- Rateizzazione
- Rimorchi
Cerca nella Regione
RiduzioniLe riduzioni in vigore, riferite alla tariffa base, sono le seguenti:
1. autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture alimentate esclusivamente a GPL o gas metano, se dotati di dispositivi conformi alle direttive CEE n° 91/441, 91/542 e successive modificazioni (veicoli il cui serbatoio di benzina ha un capacità inferiore ai 15 litri, detti anche monovalenti). Un veicolo può godere dell’esenzione se nel libretto di circolazione, sotto la voce “Alimentazione”, è presente la dicitura “solo metano” o “solo gpl”. Attenzione: non si applica la riduzione del 75% per i veicoli, c.d. bivalenti, dotati congiuntamente di impianto a benzina e a gpl o metano (il cui serbatoio di benzina ha una capacità superiore ai 15 litri). Per questi ultimi si applica la tariffa di euro 2,84 a KW indipendentemente dalla categoria di euro di appartenenza e dalla potenza massima. 2. autoveicoli azionati con motore elettrico: la riduzione si applica per gli anni successivi al primo quinquennio di esenzione totale, come previsto dalla normativa in materia. Riferimenti normativi: - tariffe C e D allegate al D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39; - art. 17, comma 5, Legge 27 dicembre 1997, n. 449; - art. 1, comma 239, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 |

