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Gestione delle sospensioni da parte dei rivenditori di veicoli

La gestione dell’interruzione dell’obbligo di pagamento del bollo auto è di competenza regionale dal 1° gennaio 2003. I concessionari sono tenuti, pertanto, ad inviare alla Regione Veneto l'elenco dei veicoli per i quali viene richiesta l'interruzione dal pagamento del bollo auto, detta comunemente sospensione, entro il mese successivo alla scadenza dei quadrimestri gennaio - aprile, maggio - agosto e settembre - dicembre.

Si ricorda che l’obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità delle tasse corrisposte e fino al mese in cui avviene la rivendita. Pertanto, il pagamento del primo bollo per il veicolo deve essere sempre effettuato.

Dal 1° gennaio 2010, la spedizione delle richieste di sospensione dovrà essere effettuata esclusivamente tramite web. Si invita a consultare le seguenti pagine:

Elaborazione del file per l’inserimento dei veicoli in sospensione

Invio richieste di sospensione/interruzione dell’obbligo di pagamento e modalità di richiesta password

Accedi all'applicativo Concessionari>>>
(Riservato solo ai concessionari del Veneto)
 
Per ulteriori informazioni, contattare i seguenti numeri telefonici: 041 2791149/041 2791145 (dalle ore 8.30 alle ore 13.00), oppure scrivere all’indirizzo e-mail sosp.concessionari@regione.veneto.it.

Riferimenti normativi:

- art. 5, commi 45 e ss., D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53;

- Circolare n. 66 del 19 marzo 1999 dell'Agenzia delle Entrate;

- Decreto del Ministero delle Finanze del 29 aprile 1999;

- D.L. 4 luglio 2006, n. 223.