Bollo Auto
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Gestione delle sospensioni da parte dei rivenditori di veicoliLa gestione dell’interruzione dell’obbligo di pagamento del bollo auto è di competenza regionale dal 1° gennaio 2003. I concessionari sono tenuti, pertanto, ad inviare alla Regione Veneto l'elenco dei veicoli per i quali viene richiesta l'interruzione dal pagamento del bollo auto, detta comunemente sospensione, entro il mese successivo alla scadenza dei quadrimestri gennaio - aprile, maggio - agosto e settembre - dicembre. Dal 1° gennaio 2010, la spedizione delle richieste di sospensione dovrà essere effettuata esclusivamente tramite web. Si invita a consultare le seguenti pagine: Elaborazione del file per l’inserimento dei veicoli in sospensione Accedi all'applicativo Concessionari>>> (Riservato solo ai concessionari del Veneto) Per ulteriori informazioni, contattare i seguenti numeri telefonici: 041 2791149/041 2791145 (dalle ore 8.30 alle ore 13.00), oppure scrivere all’indirizzo e-mail sosp.concessionari@regione.veneto.it.Riferimenti normativi: - art. 5, commi 45 e ss., D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53; - Circolare n. 66 del 19 marzo 1999 dell'Agenzia delle Entrate; - Decreto del Ministero delle Finanze del 29 aprile 1999; - D.L. 4 luglio 2006, n. 223. |

