Omessi e ritardati pagamenti. Ravvedimento operoso.
Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare spontaneamente gli omessi o ritardati versamenti del tributo attraverso l'istituto del ravvedimento operoso. Pertanto, sempre che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, è possibile sanare le violazioni commesse.
Importanti novità in materia di sanzioni tributarie, sono state apportate dal comma 31 dell’articolo 23 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che ha esteso la riduzione delle sanzioni in presenza di lievi ritardi nel versamento dei tributi (Ravvedimento “sprint”).
Chi intende ravvedersi dovrà perciò versare:
- il tributo dovuto (se non è stato ancora versato);
- la sanzione:
- 0,20% del tributo omesso o ritardato per ciascun giorno di ritardo se il versamento è stato effettuato con un ritardo inferiore ai quindici giorni e se la regolarizzazione della violazione avviene entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza prevista per il pagamento del tributo;
- 3% (per le violazioni commesse a decorrere dal 01.02.2011) del tributo omesso o ritardato, se il versamento è stato effettuato con un ritardo pari o superiore ai quindici giorni e se la regolarizzazione della violazione avviene entro trenta giorni dalla data di scadenza per il pagamento del tributo;
- 3,75% (per le violazioni commesse a decorrere dal 01.02.2011) del tributo, se la regolarizzazione avviene oltre i trenta giorni ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
- 10% del tributo, se la regolarizzazione avviene oltre i termini di cui ai precedenti punti ma entro il termine di decadenza previsto per l'azione di accertamento, semprechè la violazione non sia già stata constatata.
- gli interessi moratori:
- nei casi di ritardo che comportano l'applicazione di una sanzione pari allo 0,20% giornaliero, al 3% e al 3,75% del tributo omesso o ritardato, gli interessi sono calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno. Dal 01.01.2012 il tasso è del 2,5% annuo (pari a 0,0068% per ogni giorno di ritardo); dal 01.01.2011 al 31.12.2011 era del 1,5% (pari a 0,0041% per ogni giorno di ritardo);
- nei casi di ritardo che comportano l'applicazione di una sanzione pari al 10% del tributo omesso o ritardato, gli interessi di mora si calcolano applicando il tasso dell'1,375% per ogni semestre di ritardo maturato.
Il pagamento della sanzione deve essere eseguito contestualmente (cioè entro il medesimo limite temporale) alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori.
Si consiglia, comunque, di effettuare il pagamento presso le agenzie pratiche auto convenzionate, tra cui l'ACI, i tabaccai oppure presso gli uffici postali con la sola modalità on-line, in quanto il calcolo delle sanzioni e degli interessi viene fatto automaticamente.
Nel caso in cui il pagamento della tassa sia insufficiente (e non omesso) e si voglia provvedere a sanare la situazione, occorre effettuare un versamento che comprenda la tassa non versata, fino alla concorrenza di quella dovuta, la sanzione sulla tassa non versata e gli interessi, con le stesse modalità sopra indicate.
Tabella riepilogativa
| SE IL PAGAMENTO E' EFFETTUATO |
SANZIONE |
INTERESSI |
| entro il 30° giorno dalla scadenza del pagamento (es. scadenza bollo 31 agosto -scadenza pagamento 30 settembre -pagamento ritardato entro il 30 ottobre) |
3 % della tassa (dal 01.02.2011)
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0,0041% giornaliero della tassa (dal 01.01.2011)
0,0068%giornaliero della tassa (dal 01/01/2012) |
| entro 1 anno dalla scadenza del pagamento (es. scadenza bollo 31 agosto-scadenza pagamento 30 settembre- pagamento ritardato entro il 30 settembre dell'anno successivo) |
3, 75 % della tassa (dal 01.02.2011)
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0,0041% giornaliero della tassa (dal 01.01.2011)
0,0068%giornaliero della tassa (dal 01/01/2012) |
| oltre l'anno dalla scadenza del pagamento, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento |
10% della tassa |
1,375% della tassa per ogni semestre maturato dopo la scadenza
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Riferimenti normativi:
- Legge 26 gennaio 1961, n. 29.
- Art. 13 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
- Art. 13 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- art. 1 Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 18;
- Decreto Ministero Economia e Finanze 7 dicembre 2010;
- Decreto Ministero Economia e Finanze 12 dicembre 2011;
- Art. 1, comma 20, Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011)
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