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ADDIZIONALE ERARIALE ALLA TASSA AUTOMOBILISTICA
Si premette che, mentre la tassa automobilistica si versa alla Regione, l’addizionale si versa all’Erario. Quindi, poiché questa non è di competenza dell’Ente Regione ma dello Stato, si invita a rivolgersi, per informazioni e chiarimenti, all’Agenzia delle Entrate.
Anno 2011:
L’addizionale erariale alla tassa automobilistica, detta anche “superbollo”, è stata introdotta dall’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n. 111.
Le modalità ed i termini di pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica per l'anno 2011 sono indicate nel D.M. 7 ottobre 2011.
In particolare, per l’anno 2011, al pagamento sono tenuti coloro che al 6 luglio 2011, risultano, al P.R.A., proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza massima superiore a 225 Kw. L’importo del superbollo, da versare entro il 10 novembre si quantifica in € 10,00 per ogni Kw di potenza che supera tale soglia.
Anno 2012:
A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge 241/2011, art. 16 commi 1 e 15 ter, l'importo della tassa è stato portato ad euro 20,00 per ogni Kw eccedente i 185 Kw. Sono comunque previste delle riduzioni in ragione dell'anzianità del veicolo.
Il termine di pagamento per l'anno 2012 della sovratassa coincide con il termine ultimo utile per il pagamento della tassa ordinaria.
Modalità di pagamento valide per gli anni 2011 e 2012:
Il versamento dell’addizionale é effettuato esclusivamente con le modalità previste dall’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello «F24 elementi identificativi», con esclusione della compensazione di cui al medesimo art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con Risoluzione 101/E del 20 ottobre 2011, alla quale si rimanda per le istruzioni sulla compilazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:
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“3364” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”;
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“3365” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 - Sanzione”;
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“3366” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Interessi”.
Per chiarimenti si veda la Circolare n. 49/E del 08.11.2011.
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