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Cessazione dell'obbligo di pagamento

L’obbligo di pagamento della tassa automobilistica cessa con l’annotazione al PRA:

  • dell’avvenuta perdita di possesso, dovuta a forza maggiore o a fatto del terzo (ad esempio per furto);
  • dell’indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione (ad esempio per sequestro del mezzo).


La cessazione dell’obbligo suddetto si ha con riferimento ai periodi d’imposta successivi a quello in cui viene effettuata la menzionata annotazione. Pertanto, il proprietario del mezzo, per non dover rinnovare il pagamento per un nuovo periodo fisso, ha l’onere di richiedere al PRA l’annotazione della perdita di possesso o dell’indisponibilità del mezzo entro l’ultimo giorno del mese già coperto dal pagamento.

Nel caso in cui il proprietario rientrasse in possesso o nella disponibilità del veicolo, dovrà effettuare l’annotazione al PRA di detto evento (il rientro in possesso) entro 40 giorni dalla data del verbale di ritrovamento del mezzo, in caso di furto, o entro 40 giorni dalla data del provvedimento di dissequestro, in caso di sequestro del veicolo.
Per il pagamento del bollo successivo, bisognerà distinguere due casi:
1. rientro in possesso o nella disponibilità del mezzo prima della scadenza dell’ultimo bollo pagato: basterà collegarsi a questa scadenza e pagare entro il mese successivo;
2. rientro in possesso dopo un periodo di interruzione del pagamento: varranno le stesse regole dettate per i veicoli di nuova immatricolazione. In questo caso, però, anziché considerare la data di immatricolazione andrà considerata la data di annotazione al PRA dell’evento (ritrovamento del veicolo o dissequestro).

Si segnala che, pur in mancanza di annotazione al PRA della perdita di possesso o della disponibilità del veicolo, ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento delle tasse automobilistiche è sufficiente produrre agli uffici competenti idonea documentazione, rappresentata da atti e documenti di data certa, attestante uno degli eventi summenzionati (quali quelli elencati nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 122/E dell' 11 maggio 1998) .
Così, in caso di furto basterà presentare la denuncia relativa (o la sua copia) presentata all’autorità di pubblica sicurezza: ai fini della cessazione dell’obbligo di pagamento del bollo, si farà riferimento alla data della denuncia.
Esempio: bollo con scadenza dicembre, validità dodici mesi. Furto del mezzo avvenuto il 20 dicembre 2008. Se la denuncia di furto è datata 28 dicembre 2008, non c’è l’obbligo di pagare il bollo per l’annualità 2009, perché la denuncia è stata presentata entro l’ultimo giorno del mese già coperto dal pagamento. Viceversa, se la denuncia reca la data del 10 gennaio 2009, resta l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica per l’anno 2009.

Novità: con un recente intervento normativo, è stato previsto che, in caso di furto intervenuto dopo il 1° gennaio 2009, è possibile richiedere il rimborso della quota parte di tassa automobilistica già regolarmente versata o la compensazione sulla tassa da versare per la nuova proprietà di un veicolo. Ciò a condizione che il contribuente non abbia goduto del possesso del veicolo per almeno un quadrimestre. Così, ad esempio, se il bollo scade a dicembre del 2009 e il furto interviene nel giugno del 2009, il contribuente potrà richiedere il rimborso di quanto versato da luglio a dicembre, avendo riguardo a conteggiare solo i mesi interi. Così si ottiene un rimborso o una compensazione proporzionale al numero di mesi di mancato possesso del veicolo di proprietà.

Si segnala che, per necessità di adeguamenti tecnici dell'archivio informatico che dovrebbero concludersi entro l'anno, le richieste di compensazione non possono essere accolte e gestite. Quindi, l'amministrazione regionale, per il momento, è in grado di corrispondere unicamente i rimborsi.

Per il rimborso basta compilare il modulo relativo, disponibile sul sito internet della Regione e spedirlo o presentarlo agli uffici della Regione.

Riferimenti normativi:

- art. 5, commi 37 e ss., D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53;

- art. 94 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

- art. 3 D. M. 18 novembre 1998, n. 462;

- Circolare n. 122/E del 11 maggio 1998 del Ministero delle Finanze;

- L.R. 24 dicembre 2001, n. 40;

- L.R. 7 novembre 2008, n. 16.