Bollo Auto
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Interruzione/sospensione dell'obbligo di pagamento per veicoli consegnati per la rivenditaSi ha un’interruzione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica in caso in cui un veicolo consegnato per la rivendita ad imprese autorizzate sia posto in “sospensione” dal rivenditore-concessionario. A tal fine, le imprese interessate spediscono alla Regione Veneto nel mese successivo ai quadrimestri con scadenza ad aprile, agosto e dicembre di ogni anno, un elenco di tutti i veicoli ad esse consegnati nel quadrimestre (per maggiori informazioni vedere la sezione “Rivenditori veicoli"). Riferimenti normativi: - art. 5, commi 45 e ss., D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 1983, n. 53. |

