Esenzioni
Esenzioni permanenti
Per:
- gli autoveicoli del Presidente della Repubblica e quelli in dotazione permanente del Segretario generale della Presidenza della Repubblica; - i veicoli di ogni specie in dotazione fissa dei Corpi armati dello Stato, provvisti delle speciali targhe di riconoscimento di cui all'art. 97 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e condotti da militari ed agenti in divisa o muniti di un distintivo facilmente riconoscibile; - gli autobus che, in base a concessione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, effettuano il servizio postale su linee in servizio pubblico regolarmente concesso o autorizzato dal Ministero dei Trasporti o dal Ministero della Marina Mercantile; - gli autocarri esclusivamente destinati, per conto dei Comuni, o di associazioni umanitarie, al servizio di estinzione degli incendi; - gli autoveicoli esclusivamente destinati da enti morali ospedalieri o da associazioni umanitarie al trasporto di persone bisognose di cure mediche o chirurgiche, quando siano muniti di apposita licenza; - i motoveicoli e gli autoveicoli di cui al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; - a condizione di reciprocità di trattamento gli autoveicoli degli agenti diplomatici e consolari, regolarmente accreditati in Italia; - i velocipedi con motore ausiliario, i motocicli e le motocarrozzette, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere destinati a sostituire o integrare le possibilità di deambulazione dei mutilati e invalidi per qualsiasi causa.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.
Esenzioni per disabili
L’esenzione permanente dal pagamento della tassa automobilistica è prevista per i veicoli destinati alla mobilità dei soggetti portatori di handicap o invalidi. Essa riguarda le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici, le motocarrozzette, i motoveicoli per trasporti specifici, con limitazione di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, per vetture a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se diesel. L’adattamento del veicolo non è sempre necessario: si veda, a tal proposito, il prospetto che segue. La Legge Finanziaria per l’anno 2001 ha stabilito, infatti, che dal 2001 l'esenzione si applichi anche a favore dei soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo. Inoltre, per effetto del collegato alla Finanziaria per l’anno 2000, sono esenti gli autoveicoli appartenenti a sordomuti e non vedenti indipendentemente dall'adattamento del veicolo. L'esenzione, che viene concessa per un solo veicolo, spetta al disabile intestatario del veicolo e pure per auto intestate a un familiare del disabile di cui questi possa essere considerato fiscalmente carico. In pratica, l'esenzione spetta al familiare quando il disabile possegga un reddito annuo lordo che sia entro la soglia di € 2.840,51 pari a Lire 5 milioni e mezzo. Se perdurano le condizioni di esonero, i disabili che hanno ottenuto l'esenzione negli anni precedenti non devono presentare ulteriori domande. Attualmente, il rilascio delle esenzioni per disabili spetta all’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
| TIPO DI INVALIDITA' |
VEICOLO |
NORMATIVA |
| Soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti |
Adattamento del veicolo |
Art. 8 Legge 27 dicembre 1997, n. 449 |
| Soggetti non vedenti o sordomuti |
Non necessario adattamento del veicolo |
Art. 50 Legge 21 novembre 2000, n. 342 |
|
Soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconosciemento dell'indennità di accompagnamento
Soggetti con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazione |
Non necessario adattamento del veicolo |
Art. 30, comma 7, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 |
Ecoincentivi anni 2002/2003- Esenzione per autoveicoli nuovi di potenza non superiore a 85 Kw acquistati tra l'8 luglio e il 31 dicembre 2002 e tra il 13 gennaio ed il 31 marzo 2003
Sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica, per il primo periodo fisso e per le due annualità successive, gli autoveicoli immatricolati per la prima volta, di potenza non superiore a 85 Kw acquistati tra l'8 luglio ed il 31 dicembre 2002 e tra il 13 gennaio ed il 31 marzo 2003, a condizione che al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo non conforme alla direttiva CEE n. 91/441 e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o ad uno dei familiari conviventi.
E’ necessario che il soggetto, concessionario o chi per lui, che cura la pratica per la prima immatricolazione dell’autoveicolo nuovo, presenti al Pubblico Registro Automobilistico la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiesta dalla normativa in tema. In difetto di essa, l’esenzione non viene concessa e, quindi, per il veicolo nuovo occorre pagare normalmente il bollo.
Attenzione: gli acquirenti di autoveicoli immatricolati tra l'1 ed il 12 gennaio 2003, a differenza degli altri soggetti aventi diritto, possono godere dell'esenzione dal pagamento della tassa auto solo per gli anni 2004 e 2005.
Riferimenti normativi:
- art. 2 D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2002, n. 178;
- art. 1 D.L. 13 gennaio 2003, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 14 marzo 2003, n. 39;
- Circolari n. 5/DPF del 22 luglio 2002 e n. 6/DPF del 7 agosto 2002 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Ecoincentivi anni 2006/2007 (Finanziaria 2007)
Si rinvia alla sezione "Novità Legge Finanziaria 2007" che riporta le novità in materia.
Autoveicoli e motoveicoli ultratrentennali o tra i venti e i ventinove anni
Si rinvia alla sezione "Veicoli storici".
Esenzione per veicoli elettrici
E’ prevista un’esenzione di cinque anni, a partire dalla data del collaudo, per gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, nuovi azionati da motore elettrico.
Riferimenti normativi:
- art. 20 D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39.
Interruzione obbligo pagamento per veicoli consegnati per la rivendita
Si rinvia alla sezione relativa.
Esenzione per veicoli di proprietà delle Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Albo dei gruppi volontari di protezione civile del Veneto
A decorrere dall'anno 2003, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte all'Albo dei gruppi volontari di protezione civile nella Regione Veneto di cui all'art. 10 delle L.R. 27 novembre 1984, n. 58, "Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile". Tale esenzione si applica ai veicoli di proprietà degli enti locali, assegnati in via permanente alle organizzazioni e ai gruppi comunali iscritti all'Albo sopra citato. Per usufruire dell'esenzione i soggetti interessati sono tenuti a comunicare, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati identificativi dei veicoli di proprietà, per la loro registrazione nel registro informatico regionale della Protezione Civile al seguente indirizzo:
Segreteria Regionale per l’Ambiente
U.P. Protezione Civile
Via Paolucci, 34 – 30175 Marghera-Venezia
Tel. 041/2794780; Fax 041/2794712.
Riferimenti normativi:
- art. 5 L.R. 22 novembre 2002, n. 34.
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