Bollo Auto
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Attività di accertamentoLa Regione può accertare l'omesso, l'insufficiente o il ritardato pagamento del bollo auto entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello della scadenza per il pagamento (esempio: bollo da pagare nel 2007 - termine ultimo per il recupero: 31 dicembre 2010), salvo uno slittamento dei termini da parte di una legge statale. Prudentemente, si consiglia di conservare la ricevuta per l'intero anno di pagamento e per i sei anni successivi (esempio: bollo pagato nel 2004 - termine ultimo di conservazione della ricevuta: 31 dicembre 2010). Questo consentirà di provare l'avvenuto pagamento della tassa sia nel caso di proroga del termine da parte della normativa statale che nel caso di un'eventuale iscrizione a ruolo dell’importo in contestazione. Si ricorda che la notifica dell'avviso di accertamento interrompe i termini di prescrizione dell'attività di recupero della tassa. Avvisi di accertamentoLa Direzione Ragioneria e Tributi della Regione Veneto svolge, anno per anno, un’attività diretta all’accertamento della regolarità e della completezza dei versamenti della tassa automobilistica. Sulla base dei dati contenuti nell’archivio regionale “Tasse automobilistiche”, vengono creati e spediti gli avvisi di accertamento ai contribuenti che non risultano in regola con il pagamento del bollo per un determinato anno d'imposta. Modello avviso accertamento con istanza autotutela e bollettino di pagamento [pdf 53 kb] Entro 30 giorni dalla data di notifica:
Entro 60 giorni dalla data di notifica:
Avvisi bonariNell’ambito delle proprie competenze la Regione Veneto, per consentire l’adempimento del contribuente moroso e per sanare eventuali errori presenti negli archivi informatici, può recapitare un avviso bonario. Esso è un invito al pagamento che, se accolto, evita un futuro invio di un avviso di accertamento. Modello avviso bonario e istanza di autotutela [pdf 73 kb] Ecco cosa è possibile fare in caso di ricevimento di un avviso bonario: Entro 30 giorni dal ricevimento:
Per sapere in quali casi e con quali modalità è possibile autocertificare i dati relativi alla documentazione del pagamento in proprio possesso, si vedano: Istruzioni relative alla compilazione di un'istanza di autotutela [pdf 49 kb] Per qualsiasi informazione, è possibile telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 19.00 - il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00,
Riferimenti normativi: - D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; - Art. 13 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. |

