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Cos'e' il codice di autoregolamentazione Internet e Minori
Sottoscrittori
Il soggetto che svolge attività imprenditoriale su Internet, anche a titolo non direttamente oneroso, per Clienti ed Utenti e che aderisce al Codice di autoregolamentazione direttamente o per il tramite delle Associazioni firmatarie (art. 1, comma 1.1). I sottoscrittori potranno pubblicare, sui propri servizi e nelle comunicazioni commerciali, la dicitura "Aderente al Codice di autoregolamentazione Internet e minori" oltre al relativo logo (art. 2, comma 2.1).
Oggetto
Tutela del minore e del suo diritto ad uno sviluppo equilibrato. Promozione di un corretto utilizzo delle risorse presenti sulla rete telematica al fine di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontare i problemi ed i pericoli. Protezione del minore da contenuti illeciti o dannosi che possano nuocere alla sua integrità psichica e morale. Tutela generalizzata del minore nell'ambito dell'uso sicuro delle tecnologie della società dell'informazione e delle comunicazioni elettroniche.
Impegni
- predisporre apposite tutele atte a prevenire il pericolo che il minore venga in contatto con contenuti illeciti o dannosi per la sua crescita; - offrire un accesso paritario e promuovere un accesso sicuro per il minore alle risorse di rete; - tutelare il diritto del minore alla riservatezza ed al corretto trattamento dei propri dati personali; - assicurare una collaborazione piena alle autorità competenti nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione della criminalità informatica ed in particolare nella lotta contro lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia ed il turismo sessuale in danno di minori, attuati tramite l'utilizzo della rete telematica; - agevolare la tutela dei minori nei confronti delle informazioni commerciali non sollecitate o che sfruttino la debolezza del minore, ovvero nei confronti delle comunicazioni indesiderate; - diffondere presso gli operatori e le famiglie il contenuto del Codice di autoregolamentazione.
Disciplina
- Informazione alle famiglie ed agli educatori attraverso la pubblicazione in rete di una scheda indicante le corrette modalità per un utilizzo sicuro della rete Internet (art. 3, comma 3.1).
- Offerta di servizi di navigazione differenziata (art. 3, comma 3.2).
- Sistemi di classificazione dei contenuti con accesso condizionato (art. 3, comma 3.3).
- Sistemi di individuazione dell'età dell'utente (art. 3, comma 3.4).
- Divieto di profilazione dell'utente minore e di trattamento dei suoi dati personali senza la previa autorizzazione espressa da parte di chi esercita la potestà genitoriale (art. 3, comma 3.5). - Custodia delle password di accesso ai servizi (art. 3, comma 3.6).
- Protezione dell'anonimato (art. 3, comma 3.7). - Identificazione dell'utente (art. 3, comma 3.8).
- Prestazione di servizi fiduciari e conseguente obbligo di identificazione dell'utente (art. 3, comma 3.9).
- Gestione dei dati utili alla tutela dei minori (individuazione, modalità e tempi di conservazione dei dati, modalità di comunicazione dei dati) (art. 3, comma 3.10).
- Contrasto alla pedopornografia on-line, attivando la collaborazione con il Servizio di Polizia Postale e le altre autorità (art. 3, comma 3.11).
- Responsabilità dei provider e dei gestori di Internet Point (art. 4).
Controlli
La vigilanza sulla corretta applicazione del Codice di autoregolamentazione è affidata al Comitato di Garanzia (art. 5), costituito da undici membri effettivi, esperti in materia, nominati con Decreto del Ministro delle Comunicazioni, in rappresentanza dei sottoscrittori, delle istituzioni e delle Associazioni per la tutela dei minori (art. 6, comma 6.1). Il Comitato, inoltre, controlla che l'aderente al Codice possieda tutti i requisiti ed abbia assunto tutti i comportamenti previsti dal Codice stesso, segnalando agli interessati eventuali inottemperanze (art. 6, comma 6.3).
Provvedimenti e sanzioni
Richiamo (art. 7, comma 7.2, punto 7.2.1) (Qualora il Comitato di Garanzia accerti la violazione del Codice, invierà all'aderente una comunicazione di richiamo, invitandolo ad ottemperare entro 15 giorni agli impegni sottoscritti con l'adesione al Codice).
Censura (art. 7, comma 7.2, punto 7.2.2) (Nel caso in cui l'aderente non provveda, nei termini previsti, ad adeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di richiamo ovvero nel caso in cui la violazione sia di particolare gravità per quantità o rilevanza degli inadempimenti al Codice, il Comitato invia all'interessato una comunicazione di censura invitandolo ad ottemperare entro 15 giorni a quanto previsto nel provvedimento adottato).
Revoca temporanea dell'autorizzazione all'uso del marchio "Internet e minori" (art. 7, comma 7.2.3, punto 7.2.3.1) (Nel caso in cui l'aderente non provveda, nei termini previsti, ad adeguarsi alle indicazioni contenute nella comunicazione di censura, il Comitato revocherà l'autorizzazione all'uso del marchio "Internet e minori". L'uso del marchio sarà nuovamente autorizzato dal Comitato una volta accertato su richiesta dell'Aderente l'adeguamneto dei suoi comportamenti agli impegni assunti).
Revoca prolungata dell'autorizzazione all'uso del marchio "Internet e minori" (art. 7, comma 7.2.3, punto 7.2.3.2) (Nel caso in cui, dopo un primo provvedimento di revoca temporanea, intervengano le condizioni per un secondo provvedimento di revoca, l'aderente non potrà avanzare richiesta di riammissione all'uso del marchio prima di un anno).
Pubblicazione dei provvedimenti di revoca (art. 7, comma 7.2.4) (Tutti i provvedimenti di revoca saranno raccolti ed oggetto di pubblicazione secondo le indicazioni del Comitato di Garanzia).
Facoltà di segnalazione
Chiunque ritenga fondatamente che sia intervenuta da parte dell'aderente una violazione degli obblighi previsti dal Codice, può segnalare al Comitato di Garanzia tale violazione inviando una comunicazione. Per attivare la segnalazione dovrà essere compilato l'apposito modulo guidato contenuto nelle pagine web informative (art. 7, comma 7.1, punto 7.1.1). All'invio della segnalazione "telematica" verrà attribuito un numero di protocollo che l'interessato dovrà indicare nella lettera di conferma da inviare per posta, tramite lettera raccomandata A.R..
Attività di controllo del Corecom
Il Corecom ha facoltà di segnalazione, al pari degli altri soggetti interessati.
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