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Provvidenze alle emittenti televisive locali

(art. 45 comma 3 della L.23 dicembre 1998, n. 448)

Approfondimenti

Dal 1999, beneficiano delle provvidenze di cui alla Legge 448/98 le emittenti televisive locali titolari di concessione e ammesse alle provvidenze per l'editoria, ossia le emittenti che svolgono attività di informazione.

La somma annualmente stanziata con la legge finanziaria per tutto il territorio nazionale (dai 24 miliardi di Lire per il 1999 si è passati ad oltre 161 milioni di Euro per il 2008, mentre nel 2009 l'importo è ridotto a 95 milioni di euro) è ripartita tra le varie regioni, con Decreto del Ministero delle Comunicazioni, in proporzione al fatturato del triennio precedente delle emittenti operanti nello stesso bacino e che abbiano presentato domanda (Consulta la tabella contributi tv assegnati dal 1999 al 2010). 

La somma ripartita per ogni regione è poi assegnata, per 1/5 in parti uguali a tutte le emittenti aventi titolo e per 4/5 alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria formulata dai CORECOM, nei limiti del 37% dei graduati. La graduatoria è predisposta sulla base dei criteri valutativi e dei relativi punteggi indicati nel Regolamento per la concessione alle emittenti locali dei benefici previsti dall'art. 45 c. 3 della Legge 448/1998 (Regolamento DM 292/2004) e nei "Bandi di concorso" emanati annualmente.