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Diritto di rettifica
Che cos’èIl diritto di rettifica è la facoltà da parte dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti, pensieri, affermazioni, dichiarazioni, contrari a verità di richiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica la diffusione di proprie dichiarazioni di replica, in condizioni paritarie rispetto all'affermazione che vi ha dato causa. L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha delegato al Corecom esclusivamente le competenze relative al sistema radiotelevisivo regionale. Non possono essere presentate al Co.Re.Com istanze di rettifica riguardanti il settore della carta stampata. Prima di rivolgersi al Corecom, la richiesta di rettifica deve essere stata inoltrata, senza esito, alla tv o alla radio. Il Corecom, verificata la fondatezza della richiesta, ordina all'emittente la rettifica; nel caso in cui essa non ottemperi, il Corecom trasmette la relativa documentazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale può decidere l'irrogazione di sanzioni.
Come fareLa richiesta di rettifica deve essere preliminarmente inoltrata all'emittente. Nel caso la richiesta di rettifica non venga accolta dall'emittente entro 48 ore dalla ricezione della richiesta, l'interessato potrà inoltrare al Corecom la relativa istanza. Riferimenti NormativiD. LGS. 177_2005 art. 32 quinquies - "Testo Unico della radiotelevisione". Per informazioniPer ulteriori informazioni contattare la segreteria del Corecom Veneto (tel. 041/2701650 - e-mail uccorecom@consiglioveneto.it). Link utili |

