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FONDAZIONI
Invio documentazione contabile ex art. 25 Codice Civile
L’art. 25 del Codice Civile attribuisce all’autorità governativa l’esercizio del controllo e della vigilanza sull’amministrazione delle Fondazioni; tale funzione viene esercitata dalle singole Regioni sulle Fondazioni che esauriscono le loro finalità statutarie nell’ambito territoriale regionale.
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D.G.R. N. 2078 DEL 7/12/2011 "Individuazione delle modalità per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza sull’amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi dell’art. 25 del Codice Civile".
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D.D.R. N. 10 DEL 20/01/2012 "Deliberazione della Giunta Regionale n. 2078 del 7 dicembre 2011 "Individuazione delle modalità per lo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche, ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile". Disposizioni esecutive". ALLEGATO A (Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà resa da più dichiaranti) [file word 60 kb]
(pubblicato nel BUR n. 13 del 10.02.2012)
ENTI NON PROFIT
Indicazioni per la stesura dei Bilanci
La Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, allo scopo di fornire indicazioni per la predisposizione del bilancio consuntivo, ha redatto un “Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle Aziende Non Profit” (http://www.cndc.it/CMS/Documenti/206_epgnyhiyne.pdf), costituito dai seguenti aspetti:
1. stato patrimoniale;
2. rendiconto della gestione (in luogo del conto economico delle società commerciali);
3. nota integrativa, che accompagna il Bilancio;
4. prospetto di movimentazione dei fondi;
5. relazione sulla gestione.
Se Onlus, si invita, infine, a tenere altresì conto delle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate relative agli obblighi contabili degli Enti Non Profit che svolgono attività commerciale, che dovrà essere contabilmente separata da quella istituzionale.
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