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LEGGE REGIONALE 27 GENNAIO 1999, N. 5
"Contributi per il sostegno, la salvaguardia, e la diffusione della voga alla veneta"

Testo Ufficiale del Consiglio regionale

 

Con legge regionale n. 5 del 27 gennaio 1999 , la Regione del Veneto si prefigge di sostenere ed incentivare la pratica della voga alla veneta vista sia come disciplina sportiva sia come espressione della tradizione culturale e popolare.

AMBITO D'INTERVENTO E DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Per le finalità di cui all'articolo 1 la Giunta regionale promuove o contribuisce all'organizzazione di manifestazioni inerenti la voga alla veneta, ed in particolare:
 
 - promuone o contribuisce all'organizzazione di manifestazioni inerenti di manifestazioni  inerenti la voga alla veneta;

- sostiene annualmente, mediante contributi, le attività svolte dalle società remiere, dai circoli e dalle asoociazioni con sede nel Veneto aventi per oggetto prevalente la pratica sportiva, l'insegnamento e la diffuzione della voga alla veneta.

I beneficiari dei contributi sono i seguenti:

- Associazioni e società di fatto disciplinate dagli artt. 12 e 36 del codice civile;
- Società con personalità giuridica; Circoli aziendali.
- I suddetti soggetti devono avere sede nel Veneto. La loro attività deve essere rivolta in modo esclusivo o prevalente alla pratica all'insegnamento ed alla diffusione della voga alla veneta.

Importante!!!
Le funzioni disciplinate dalla legge n. 5 del 27 gennaio 1999 sono state delegate con l’art. 149 della L.R. n. 11 del 2001 all’Amministrazione Provinciale di Venezia.

L'Amministrazione Provinciale di Venezia annualmente approva il Bando per la presentazione dell domande di contributo.
Per informazione  è possibile rivolgersi a:

PROVINCIA DI VENEZIA
Settore Sport
Via Ca' Vernier, 8
30172 MESTRE (VE)
Tel. 041/2501450 - 041/ 2501947
Fax 041/2501475