Legge Regionale 5 aprile 1993, n. 12 "Norme in materia di sport e tempo libero"
La legge regionale n. 12 del 5 aprile 1993 "Norme in materia di sport e tempo libero" interviene a favore di iniziative sportive da svolgersi nel territorio della Regione Veneto e poste in essere dai soggetti indicati nella legge stessa.
L'operatività della legge passa attraverso l'applicazione di un documento di indirizzi ed obiettivi (Piano Triennale) che la Regione, sentita la Consulta regionale per lo sport, intende perseguire.
Il Consiglio Regionale del Veneto ha approvato, con deliberazione n. 83 del 26 settembre 2007, il documento di indirizzi, obiettivi e priorità da perseguire nel triennio 2007-2009 (File pdf 1597 KB).
AMBITI DI INTERVENTO
Gli ambiti di intervento sono i seguenti:
- ATTIVITA’ SPORTIVA (art. 2, lett. a, c, d, e, f, g, l, m, n, o e p)
Con l'entrata in vigore della L.R. 14 agosto 2003, n. 17 "Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità" sono stati abrogati:
- la lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12;
- il riferimento alla lettera b) nelle lettere b), c), d), f) e h) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12.
Riepilogo aree d'intervento: riepilogo aree (scarica tabella)
SOGGETTI DESTINATARI
I soggetti destinatari dei contributi sono individuati all'art. 3 della legge.
soggetti (File pdf 19 kb) Quadro Sinottico 2008 (File pdf 84 kb)
DOMANDA DI CONTRIBUTO
Ai sensi dell'art. 4, le domande di contributo devono pervenire, entro il temine annualmente fissato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, a pena di decadenza. Nel caso i cui siano spedite tramite raccomandata, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
- relazione dettagliata;
- preventivo delle spese e indicazione dei mezzi di finanziamento.
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nei casi previsti dalla legge dovrà essere prodotta la documentazione di cui all'art. 4, comma 2 della legge.
LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO
Per quanto riguarda le aree d'intervento a, b, c, d, e, f, g, l, m, n, o e p, la liquidazione dei contributi avviene, in base a quanto previsto dall'art. 7, su presentazione di apposita relazione illustrativa delle spese effettivamente sostenute da produrre entro il 30 giugno dell'anno successivo, a pena di decadenza del contributo. Piano Annuale 2007 (file pdf 241 kb)
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