Menu veloce: Pagina iniziale | Materie | Servizi | Contenuto

Cerca nella Regione

Non funziona? Accedi direttamente al motore di ricerca...

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2005, n. 2
"Nuovo ordinamento della professione di maestro di sci "

Testo Ufficiale del Consiglio regionale

E’ maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni.

L’esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione all’albo professionale regionale dei maestri di sci tenuto, sotto la vigilanza della Giunta regionale, dal Collegio regionale dei maestri di sci.

Possono essere iscritti, a domanda, all’albo professionale dei maestri di sci della Regione Veneto coloro che intendano esercitare stabilmente la professione nel territorio regionale e che siano in possesso dell’abilitazione che si consegue mediante la frequenza di corsi di formazione tecnico-didattico-culturale ed il superamento dei relativi esami.

Per l'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica.

La Giunta regionale istituisce corsi di formazione, distinti per le discipline alpine e per il fondo propedeutici all’esame di abilitazione dell’insegnamento dello sci, in collaborazione con il Consiglio Direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci nonché della Federazione Italiana Sport Invernali.

Per l’ammissione ai corsi deve essere prodotta domanda in carta legale alla Giunta regionale nei termini stabiliti da apposito bando.