Il Regolamento (CE) 1069/2009 fissa norme di polizia sanitaria applicabili alla raccolta, al trasporto, al deposito, alla manipolazione, alla trasformazione e all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, al fine di evitare ogni rischio per la salute pubblica e della salute degli animali.
Questo regolamento proibisce l'introduzione, nella catena alimentare, di carcasse di animali e di sottoprodotti di origine animale declassati: le uniche materie prime d'origine animale autorizzate per la produzione di mangimi sono quelle provenienti da animali dichiarati idonei al consumo umano a seguito di un'ispezione sanitaria.
Il regolamento prevede inoltre metodi per l'utilizzazione o l'eliminazione dei prodotti di origine animale, nonché disposizioni più rigorose in materia di controllo e di tracciabilità. Il regolamento fissa inoltre le condizioni alle quali i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati possono essere importati da paesi terzi.
_________________ Documenti in corso di aggiornamentoMissione DG SANCO 7120/2004 [file pdf - 343 KB] _________________ NormativaNota del Ministero della Salute DGSA 004892-P-16/03/2011 del 16 marzo 2011 "Procedure operative per autorizzazioni agli scambi intracomunitari alla luce del Regolamento (CE) n° 1069/2009 e del Regolamento (UE) n° 142/2011 sui sottoprodotti di origine animale." Regolamento UE n 142 2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 "recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera." Regolamento CE n 1069 del 21 ottobre 2009 "recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)." Decreto Legislativo 21 febbraio 2005, n. 36 "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni" Si precisa che i testi dei provvedimenti pubblicati non costituiscono i testi ufficiali, per i quali si deve fare riferimento agli atti originali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale o eventualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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