Menu veloce: Pagina iniziale | Materie | Servizi | Contenuto

Cerca nella Regione

Non funziona? Accedi direttamente al motore di ricerca...

Riconoscimento dell'equivalenza - ai diplomi universitari dell'area sanitaria - dei titoli del pregresso ordinamento
L. 42/99 - DPCM 26 luglio 2011


-------------------------------A T T E N Z I O N E----------------------------------------------------------------------------------
L'AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE LE PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE SARA' EMANATO NEL MESE DI SETTEMBRE 2012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

chi è in possesso di un titolo che è GIA’ STATO DICHIARATO EQUIPOLLENTE ai diplomi universitari (delle Professioni Sanitarie) dai decreti del Ministero della Sanità emanati nell’anno 2000, NON DEVE PRESENTARE ALCUNA DOMANDA.

Il riconoscimento  dell’equivalenza riguarda esclusivamente quei titoli del pregresso ordinamento che non sono stati dichiarati equipollenti ai diplomi universitari delle Professioni Sanitarie dai decreti del Ministero della Sanità emanati nell’anno 2000.
________________________________________

Avvisi pubblici Professioni tecnico sanitarie, gennaio 2012

________________________________________

A decorrere dall’anno 2012 saranno emanati - da parte di tutte le Regioni - gli avvisi pubblici riportanti le modalità con cui gli interessati potranno inoltrare la domanda per il riconoscimento dell’equivalenza del titolo posseduto ai titoli universitari dell’area sanitaria.

L’avvio del procedimento con riferimento ai diversi gruppi di Professioni Sanitarie, di cui al D.M. 29 marzo 2001, avverrà nei seguenti termini:
____________________________________________________________

Gruppi di professioni

Professioni Sanitarie per cui si chiede l’equivalenza del titolo posseduto

Periodo temporale nel quale le Regioni daranno avvio ai relativi procedimenti di riconoscimento

Professioni tecnico sanitarie

Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale e  Dietista.

Da Gennaio 2012

Professioni sanitarie riabilitative

Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-Assistente in oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale, Terapista occupazionale, Educatore professionale.

Da Giugno 2012

Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica

Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico.

Da Novembre 2012

Professioni tecniche della prevenzione

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario.

Da Novembre 2012

____________________________________________________________

Ogni Regione emanerà uno o più avvisi pubblici, raccoglierà  le istanze, verificherà la presenza di tutti gli elementi essenziali richiesti, ed entro 100 giorni dal ricevimento delle domande invierà tutta la documentazione al Ministero della Salute, il quale provvederà entro i successivi 80 giorni all’emanazione del decreto di riconoscimento. 

Il riconoscimento dell’equivalenza del titolo è attribuito ai soli fini dell’esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, ed è condizionato al raggiungimento in un determinato punteggio previsto dal DPCM 26 luglio 2011. Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il riconoscimento è subordinato alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Requisiti titoli

Possono essere presi in considerazione esclusivamente i titoli che rispondono alle seguenti caratteristiche:

  • devono essere stati conseguiti entro il 17 marzo 1999, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995;
  • devono essere stati conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari;
  • devono aver consentito l’esercizio professionale, in conformità all’ordinamento allora vigente;
  • i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione del Veneto o da altri Enti preposti allo scopo*, e svolti nell’ambito nel territorio del Veneto.

Con la locuzione ”Enti preposti alla scopo” si intende far riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all’epoca, erano preposti istituzionalmente o all’espletamento dei corsi di formazione/qualifica/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi, che poi - in concreto - possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.

Titoli non valutabili ai fini del riconoscimento

Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell’equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:

  • Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
  • Infermiere psichiatrico (art.  24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
  • Puericultrice (artt. 12 e 13  legge 19 luglio 1940, n. 1098);
  • Ottici (titoli di abilitazione  e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
  • Odontotecnici (titoli di abilitazione  e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
  • Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
  • Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
  • Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
  • Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
  • Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
  • titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
  • titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
  • titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
  • diplomi di infermiera volontaria di Croce rossa che, con la legge  del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere generico;
  • titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.

Ulteriori elementi di valutazione del titolo

Per  consentire la valutazione del titolo, dovranno essere fornite idonee specificazioni con riguardo alla durata del corso di formazione e l’esperienza lavorativa .

Per quanto riguarda il corso di formazione, dovrà essere presentare idonea documentazione rilasciata dall’Ente preposto da cui risulti la durata della formazione in anni ed ore di insegnamento.

Oggetto di valutazione per il riconoscimento del titolo saranno sia le ore di formazione teorica che le ore di formazione pratica.

Qualora non sia possibile presentare la documentazione come sopra indicato, ai sensi del DPR 445/2000 potrà essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Per ciò che attiene all’esperienza lavorativa, dovrà essere dimostrato che la stessa è riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria rispetto alla quale si chiede l’equivalenza del titolo posseduto, e per essere oggetto di valutazione, deve essere stata svolta per un periodo di almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011;

L’attestazione relativa all’esperienza lavorativa dovrà essere resa:

  • con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte;
  • oppure, ai sensi del DPR 445/2000, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’interessato, con allegata la copia del libretto di lavoro, dal quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte;
  • oppure con  il  percorso storico lavorativo del richiedente rilasciato dal centro per l’impiego di competenza, ed con ogni altra documentazione idonea alla dimostrazione dell’esperienza lavorativa prestata.

Nel caso di attività lavorativa non subordinata, la stessa sarà dimostrata da apposita autocertificazione, integrata dalla seguente documentazione:

  • copia della dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata,
  • eventuale copia dei contratti di collaborazione,
  • altra documentazione idonea alla dimostrazione dell’esperienza lavorativa posseduta.

Periodi ulteriori di attività lavorativa verranno considerati utili al raggiungimento del punteggio previsto.

Percorso di compensazione formativa

Qualora il titolo e l’esperienza lavorativa non consentano di raggiungere il punteggio previsto, il riconoscimento è subordinato alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

NOTA BENE:

  • Le domande potranno essere presentate se il corso di formazione è stato autorizzato dalla Regione del Veneto o altri Enti preposti allo scopo, e se sono stati svolti nel territorio del Veneto.
  • Ogni Regione ha unicamente il compito di effettuare l’istruttoria delle istanze pervenute.
  • Ogni valutazione - anche relativa al punteggio - viene effettuata dalla CONFERENZA DI SERVIZI indetta dal Ministero della Salute.
  • Il decreto di riconoscimento dell’equivalenza è rilasciato dal Ministero della Salute.

 

Data di pubblicazione sul sito: 26 settembre 2011