CELIACHIADispensazione a carico del Servizio Sanitario dei dietetici senza glutine a soggetti con celiachiaIl diritto ad usufruire gratuitamente di prodotti senza glutine, stabilito dall’art. 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” è garantito in ambito regionale secondo quanto disposto, per gli assistiti residenti, dalla Legge Regionale 7 novembre 2008, n. 15 “Interventi in favore dei soggetti celiaci". La norma di legge regionale ha integrato i limiti di spesa mensile, stabiliti dal Decreto Ministeriale 4 maggio 2006, quale Livello Essenziale d’Assistenza, per la dispensazione di dietetici senza glutine a carico del Servizio Sanitario Nazionale, a favore di assistiti affetti da morbo celiaco (compresa la variante clinica dermatite erpetiforme) regolarmente certificati. Con decorrenza 1 gennaio 2009 i limiti di spesa applicati in ambito regionale ai residenti sono di seguito riportati: TABELLA A (L.R. n. 15/2008)
Fasce d’età Importo mensile (euro) 6 mesi – 1 anno 50,00 1 – 3 anni 70,00 3 – 6 anni 100,00 6 – 10 anni 105,00 Maggiori di 10 anni 140,00 Come previsto dalla norma, inoltre, per favorire gli assistiti nel prelievo dei prodotti, i buoni acquisto mensili, consegnati dall’Azienda ULSS di appartenenza dell’assistito, sono frazionati in 4 tranches. Dispensazione a carico del Servizio Sanitario degli alimenti senza glutine anche attraverso gli eserci commerciali, oltre che nelle farmacieDGR 2712 del 16 novembre 2010 e Decreto Dirigente Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 62 del 1 marzo 2011 In attuazione di quanto previsto dalla L.R. 7 novembre 2008, n. 15, con i provvedimenti della Giunta Regionale e del Dirigente Regionale succitati, è stata disciplinata la dispensazione dei dietetici senza glutine a carico del Servizio Sanitario, anche attraverso gli esercizi commerciali, oltre che nelle farmacie. Il dettaglio della disciplina regionale, delle modalità da seguire e degli adempimenti richiesti per l’attività in argomento sono contenuti nei documenti di seguito riportati - Allegati A, A1 e A2 al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria n. 62 del 1 marzo - relativi a:
Dietetici erogabili - Registro Nazionale degli AlimentiSono dispensabili, con onere a carico del Servizio Sanitario, entro i limiti di spesa mensile per fascia d’età, unicamente i dietetici senza glutine contenuti nel Registro Nazionale degli Alimenti, previsto dall’art. 7 del DM 8 giugno 2001, predisposto e aggiornato periodicamente dal Ministero della Salute, che lo rende disponibile mediante pubblicazione sul proprio sito Internet Ministero della Salute Si evidenzia che il Registro Nazionale costituisce l’unico documento di riferimento per l’identificazione dei prodotti rimborsabili, che sono ivi inclusi in duplice elenco: la Sezione A2 riporta i prodotti in ordine alfabetico di prodotto, la Sezione B2 per ordine alfabetico di impresa. Considerato che i prodotti sono descritti con denominazione commerciale e nome dell’impresa che li commercializza, essendo privi di elementi descrittivi dettagliati delle rispettive confezioni (quali il codice Paraf., la grammatura..) è opportuno che all’atto del prelievo, venga controllata la conformità del prodotto e la sua effettiva inclusione nel Registro Nazionale. Il Ministero della Salute, per rendere agevole l’individuazione da parte dei consumatori dei prodotti erogabili, ha dato facoltà alle imprese che li commercializzano, di apporre sull'involucro esterno dei prodotti che hanno completato l'iter istruttorio previsto, nello stesso campo visivo della denominazione, un riferimento all'inclusione nel Registro Nazionale, in conformità al campione visualizzabile nel sito Internet Ministeriale (bollino verde). Si sottolinea che l’apposizione del bollino è una facoltà e non un obbligo per le imprese che abbiano notificato con esito favorevole i prodotti al Ministero ai fini del riconoscimento del loro carattere specifico (senza glutine), pertanto la consultazione dell’ultima versione aggiornata del Registro Nazionale consente la verifica della conformità dei prodotti sulle cui confezioni il bollino verde non fosse rinvenibile. Fornitori autorizzati – oltre alle farmacie - alla dispensazione, con onere a carico del Servizio Sanitario, di alimenti senza glutine per celiaci inclusi nel Registro Nazionale degli AlimentiLe farmacie aperte al pubblico dispensano gli alimenti senza glutine in quanto attività prevista dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale di cui al DPR 371/1998”. Nel PDF allegato sono riportati i fornitori autorizzati dalla Azienda ULSS di riferimento alla dispensazione di alimenti senza glutine per celiaci, raggruppati per provincia e ordinati per comune e denominazione del fornitore. “ Diagnosi e certificazioneIn attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2001 “Assistenza Integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare” che stabilisce che le Regioni devono individuare i Centri di riferimento a cui spetta l’accertamento e la certificazione delle patologie che costituiscono l’ambito di applicazione del Decreto stesso, ai fini dell’erogazione dell’assistenza prevista, la Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 2922 del 29 ottobre 2002 successivamente integrata, ha individuato le seguenti strutture:
Ai suddetti Centri gli assistiti afferiscono su richiesta del medico curante, in caso di sospetto diagnostico. La certificazione di diagnosi, a seguito di esito positivo dell’accertamento bioptico intestinale, ha validità temporale illimitata ai fini dell’erogazione dei dietetici senza glutine con onere a carico del SSN Ulteriori informazioni possono essere richieste al Distretto o al Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda ULSS di appartenenza dell’assistito.
Per info: servizio.farmaceutico@regione.veneto.it
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