Menu veloce: Pagina iniziale | Materie | Servizi | Contenuto

Cerca nella Regione

Non funziona? Accedi direttamente al motore di ricerca...

Assessore

Luca Coletto

tel: 041 2792950-3387
fax: 041 2793614

email

Avvisi

    CELIACHIA

    Dispensazione a carico del Servizio Sanitario dei dietetici senza glutine a soggetti con celiachia

    Il diritto ad usufruire gratuitamente di prodotti senza glutine, stabilito dall’art. 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123 “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia” è garantito in ambito regionale secondo quanto disposto, per gli assistiti residenti, dalla Legge Regionale 7 novembre 2008, n. 15 “Interventi in favore dei soggetti celiaci".

    La norma di legge regionale ha integrato i limiti di spesa mensile,  stabiliti dal Decreto Ministeriale 4 maggio 2006, quale Livello Essenziale d’Assistenza, per la dispensazione  di dietetici senza glutine a carico del Servizio Sanitario Nazionale, a favore di assistiti affetti da morbo celiaco (compresa la variante clinica dermatite erpetiforme) regolarmente certificati.

    Con decorrenza 1 gennaio 2009 i limiti di spesa applicati  in ambito regionale ai residenti sono  di seguito riportati:

    TABELLA A (L.R. n. 15/2008)

    Fasce d’età

    Importo mensile (euro)

    6 mesi – 1 anno

    50,00

    1 – 3 anni

    70,00

    3 – 6 anni

    100,00

    6 – 10 anni

    105,00

    Maggiori di 10 anni

    140,00

    Come previsto dalla norma, inoltre, per favorire gli assistiti nel prelievo dei prodotti, i buoni acquisto  mensili, consegnati dall’Azienda ULSS di appartenenza dell’assistito, sono frazionati in 4 tranches.

    Dispensazione a carico del Servizio Sanitario degli alimenti senza glutine anche attraverso gli eserci commerciali, oltre che nelle farmacie

    DGR 2712 del 16 novembre 2010 e Decreto Dirigente  Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 62 del 1 marzo 2011

    In attuazione di quanto previsto dalla L.R. 7 novembre 2008, n. 15, con i  provvedimenti della Giunta Regionale e del Dirigente Regionale  succitati,  è stata disciplinata la dispensazione  dei dietetici senza glutine  a carico del Servizio  Sanitario, anche attraverso gli esercizi commerciali, oltre che nelle farmacie.

    Il dettaglio della disciplina regionale, delle modalità da seguire e degli adempimenti richiesti per l’attività in argomento sono contenuti nei documenti di seguito riportati - Allegati A, A1 e A2  al Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Attuazione Programmazione Sanitaria n. 62 del 1 marzo - relativi a:

    1. Disciplina per la dispensazione con onere a carico del Servizio Sanitario ai soggetti celiaci attraverso “parafarmacie” ed esercizi commerciali, oltre che nelle farmacie, dei prodotti senza glutine del registro nazionale  degli alimenti di cui all’art. 7 del dm. 8 giugno 2001: regime transitorio” (Allegato A - pdf 30KB)
    2. Modello di richiesta di autorizzazione alla dispensazione con onere a carico del Servizio Sanitario, degli alimenti senza glutine di cui  al Registro Nazionale degli Alimenti”  (Allegato A1 - pdf 40KB):  il modello può essere scaricato e inoltrato,  dopo compilazione di tutti i campi richiesti, da parte degli esercizi commerciali interessati, alla Azienda ULSS territorialmente competente
    3. Modello di autorizzazione per la dispensazione, con onere a carico del servizio sanitario, degli alimenti senza glutine di cui al registro nazionale  degli alimenti” (Allegato A2 - pdf 20KB)

    Dietetici erogabili - Registro Nazionale degli Alimenti

    Sono dispensabili, con onere a carico del Servizio Sanitario, entro i limiti di spesa mensile per fascia d’età,  unicamente i  dietetici senza glutine contenuti nel Registro Nazionale degli Alimenti, previsto dall’art. 7 del DM 8 giugno 2001,  predisposto e aggiornato  periodicamente dal Ministero della Salute, che lo rende disponibile mediante pubblicazione sul proprio sito Internet  Ministero della Salute

    Si evidenzia che il Registro Nazionale costituisce  l’unico documento di riferimento per l’identificazione dei prodotti rimborsabili, che sono ivi inclusi in duplice elenco: la Sezione A2 riporta i prodotti in  ordine alfabetico di  prodotto, la  Sezione B2 per ordine alfabetico di impresa.

    Considerato che i prodotti sono descritti con denominazione  commerciale e nome dell’impresa che li commercializza, essendo privi di elementi  descrittivi dettagliati delle rispettive confezioni (quali il codice Paraf., la grammatura..) è opportuno che  all’atto del prelievo, venga controllata  la conformità del prodotto e la sua effettiva inclusione nel Registro Nazionale.

    Il Ministero della Salute, per rendere agevole l’individuazione da parte dei consumatori dei prodotti erogabili, ha dato facoltà alle imprese che li commercializzano,  di apporre sull'involucro esterno dei prodotti che hanno completato l'iter istruttorio previsto, nello stesso campo visivo della denominazione, un riferimento all'inclusione nel Registro Nazionale, in conformità al campione visualizzabile nel sito Internet Ministeriale (bollino verde). Si sottolinea che l’apposizione del bollino è una facoltà e non un obbligo per le imprese che abbiano notificato con esito favorevole i prodotti al Ministero ai fini del  riconoscimento del loro carattere specifico (senza glutine),  pertanto la consultazione dell’ultima versione aggiornata del Registro Nazionale consente la verifica della  conformità dei  prodotti sulle cui confezioni il bollino verde non fosse rinvenibile.

    Fornitori autorizzati – oltre alle farmacie -  alla dispensazione, con onere a carico del Servizio Sanitario, di alimenti senza glutine per celiaci inclusi nel Registro Nazionale degli Alimenti

    Le farmacie aperte al pubblico dispensano gli alimenti senza glutine in quanto attività prevista dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale di cui al DPR 371/1998”.

    Nel PDF allegato sono riportati i fornitori autorizzati dalla Azienda ULSS di riferimento alla dispensazione  di alimenti senza glutine  per celiaci, raggruppati per provincia e ordinati per comune e denominazione del fornitore. “

    Diagnosi e certificazione

    In attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2001 “Assistenza Integrativa  relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare” che stabilisce che le Regioni devono individuare i Centri di riferimento a cui spetta l’accertamento e la certificazione delle patologie che costituiscono l’ambito di applicazione del Decreto stesso, ai fini dell’erogazione dell’assistenza prevista, la Giunta Regionale del Veneto con DGR n. 2922 del 29 ottobre 2002 successivamente integrata, ha individuato le seguenti strutture:

    Ai suddetti Centri gli assistiti afferiscono su richiesta del medico curante, in caso di sospetto diagnostico.  

    La certificazione di diagnosi, a seguito di esito positivo dell’accertamento bioptico intestinale, ha validità temporale illimitata  ai fini dell’erogazione dei dietetici senza glutine con onere a carico del SSN

    Ulteriori informazioni possono essere richieste al Distretto o al Servizio Farmaceutico Territoriale dell’Azienda  ULSS di appartenenza dell’assistito.

    Per info: servizio.farmaceutico@regione.veneto.it