Tirocini formativi per cittadini extracomunitari
I tirocini o stage formativi, istituiti con l'art. 18 della legge n. 196/97, sono brevi esperienze di lavoro presso aziende o enti pubblici, allo scopo di agevolare le scelte professionali o l’inserimento professionale mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il tirocinio formativo e di orientamento non è un contratto stipulato direttamente tra tirocinante e azienda ospitante, ma si colloca all’interno di una convenzione sottoscritta tra un Ente promotore accreditato, che opera come una sorta di intermediario ed un datore di lavoro pubblico o privato ospitante. Anche ai cittadini provenienti da Paesi extra-europei è consentito di usufruire di percorsi di tirocinio (Decreto interministeriale n. 142 /98). L’ingresso in Italia a questo scopo rientra tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote (D.Lgs. 286/1998, Testo Unico sull'immigrazione, art. 27) Nel caso di cittadini extracomunitari occorre, oltre alla convenzione anche la presentazione da parte dell’ente di un progetto formativo che per essere valido ai fini del nulla osta di ingresso per motivi di studio e formazione, deve essere vistato dalla Regione (D.P.R. 334/2004) che a questo scopo predispone uno schema di convenzione e di progetto tirocinio formativo (DGR 2230 del 21 settembre 2010).
Come
L’azienda interessata stipula la convenzione con un Ente formativo accreditato o con alcuni Centri per l’impiego. Questi presenteranno domanda di tirocinio alla Regione, Direzione Regionale Lavoro presentando - progetto formativo e - la convenzione stipulata con l’azienda. L’ufficio preposto verificherà la regolarità, conformità e congruità del progetto. Presentando copia autentica del progetto formativo con timbro e visto regionale, il tirocinante può ottenere un nulla osta di ingresso per motivi di studio - lavoro rilasciato direttamente dai Consolati italiani nel Paese di residenza. Tale nulla osta consente il regolare ingresso in Italia, l’inizio del tirocinio e la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno per motivi di tirocinio. Il numero di ingressi a questo scopo è annualmente contingentato. Per il 2010 sono stabiliti per il Veneto 600 tirocinanti. Tali permessi di soggiorno possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro qualora un datore di lavoro sia disposto ad assumere il tirocinante con regolare contratto di lavoro ma solo nei limiti della quota annualmente stabilita con il decreto flussi.
Documenti DGR 2230 del 21 settembre 2010 Schema di convenzione Schema di Progetto di tirocinio formativo Disposizioni su ammissibilità Modello di comunicazione per l'avvio del progetto Modello di comunicazione attività tutoraggio
Info: Servizio Occupazione e Servizi per l’impiego – Ufficio Coordinamento EURES Fondamenta S.Lucia – Cannaregio 23 Palazzo Grandi Stazioni 30121 Venezia Tel. 041/2795326 - 5341 paola.marani@regione.veneto.it
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