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Riferimento Uffici

Dir. Beni Culturali

Bandi-Finanziamenti

    Verifica dell’interesse culturale

    I beni appartenenti ad enti pubblici e a fondazioni, associazioni, enti religiosi o altre persone giuridiche private senza fini di lucro  possono essere sottoposti a procedura di  verifica volta ad accertare la sussistenza o meno dell'interesse.
    In attesa di verifica tali beni sono soggetti alla disciplina di tutela, in via provvisoria.

    A quali beni si applica

    (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 12, c. 1)

    • Proprietà:
      singoli beni librari di proprietà dello Stato e di tutti gli enti territoriali, di ogni ente ed istituto pubblico, di persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti
    • Datazione:
      opere eseguite da più di 50 anni e di autore non più vivente
    • Tipologia:
      i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni con relative matrici

    A quali beni non si applica

    • Raccolte librarie di tutti gli enti territoriali, di ogni ente ed istituto pubblico (in quanto riconosciute bene culturali per definizione)
    • Raccolte librarie  delle persone giuridiche private senza fine di lucro (che sono riconosciute bene culturale solo a seguito di dichiarazione di interesse culturale).

    Come si avvia il procedimento (art. 12, c.2)

    Il procedimento può essere avviato:

    • d’ufficio da parte della Regione
    • su richiesta del proprietario (la richiesta deve contenere  dati conoscitivi sul bene)

    Conclusione del procedimento

    La Regione comunica l’esito della verifica:

    • In caso di esito positivo (art. 12, c. 7):
    • In caso di esito negativo (art. 12, c. 4-6):
      • il bene non è più considerato bene culturale, 
      • non è più sottoposto alle norme del Codice, 
      • se appartenente al demanio può essere sdemanializzato
      • è liberamente alienabile.