Uscita dei Beni librari
1. Uscita temporanea
L’uscita temporanea dal territorio nazionale di libri, stampe, incisioni, manoscritti, autografi, carteggi che presentino interesse culturale ee la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni deve essere autorizzata preventivamente (Codice dei beni culturali, art. 66, c. 1 e 2). L’autorizzazione può essere richiesta per manifestazioni, mostre o esposizioni di alto interesse culturale oppure per analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all’estero o per altri casi particolari previsti dalla legge (artt. 66, 67).
Non possono comunque uscire dai confini nazionali (art. 66, c. 2):
- i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
- i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di una biblioteca o di una collezione bibliografica.
L’autorizzazione deve essere richiesta da tutti i proprietari o gli altri soggetti che conservano i beni, vale a dire:
- i comuni e gli altri enti pubblici territoriali
- le università, le aziende sanitarie e ogni altro ente e istituto pubblico
- le persone giuridiche private senza fini di lucro, inclusi gli enti e le istituzioni della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose
- i privati proprietari, possessori o detentori di beni dichiarati di particolare o eccezionale interesse culturale (art. 10, c. 3 e art. 13)
La richiesta di autorizzazione va presentata mediante una denuncia del bene o dei beni che si intende far uscire, identificandoli con precisione ed indicando contestualmente e per ciascuno di essi il valore venale e il responsabile della custodia all’estero, al fine di ottenere:
Per i soggetti privati la denuncia deve essere munita di marca da bollo da € 14,62.
Se il bene o i beni sono destinati a una mostra, deve essere allegata anche la documentazione prevista per il prestito per mostre. L’Ufficio Sovrintendenza dovrà accertare la congruità del valore dichiarato, rilasciare l’attestato di circolazione temporanea o la licenza di esportazione temporanea, dettando eventualmente le prescrizioni necessarie oppure negare l’attestato o la licenza, illustrando le ragioni del diniego L’autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di integrità e sicurezza dei beni. Il rilascio dell’attestato o della licenza è subordinato all’assicurazione dei beni da parte dell’interessato per il valore indicato nella domanda. In caso di uscita temporanea per esposizione, i soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche sono tenuti anche a versare una cauzione per un importo superiore del dieci per cento al valore del bene. La cauzione può essere sostituita da polizza fideiussoria. Istituzioni di particolare importanza culturale possono chiedere al Ministero l’esonero dalla cauzione. L’autorizzazione all’esportazione temporanea per esposizione è prorogabile, ma non può essere concessa per un periodo superiore a diciotto mesi complessivi, a meno che i beni non debbano essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all’estero (art. 71, c. 8).
2. Uscita definitiva
L’uscita definitiva dal territorio della Repubblica di libri, stampe, incisioni, manoscritti, autografi, carteggi è subordinata al rilascio dell’attestato di libera circolazione (Codice dei beni culturali, art. 68). In caso di uscita dal territorio dell’Unione Europea, per alcune tipologie di beni è necessaria anche la licenza di esportazione (art. 74, c. 1 e 2). La norma riguarda i seguenti beni, purché abbiano un valore pari o superiore alla cifra indicata tra parentesi (all. A):
- libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione (46.598 euro)
- incunaboli (qualunque ne sia il valore)
- manoscritti aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore (qualunque ne sia il valore)
- incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali, aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore (13.979,50 euro)
Non possono in nessun caso uscire in via definitiva dal territorio nazionale (art. 65):
- di libri, stampe, incisioni, manoscritti, autografi, carteggi, appartenenti a Regioni, Comuni, altri enti pubblici territoriali, ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fini di lucro. Sono esclusi dal divieto e quindi liberamente esportabili soltanto i beni che siano stati sottoposti a verifica conclusa con esito negativo.
- delle raccolte librarie delle biblioteche di Regioni, Comuni, enti pubblici territoriali, e altri enti e istituti pubblici
- dei beni dichiarati di interesse culturale.
La domanda di esportazione, munita di marca da bollo da € 14,62, deve essere presentata da librerie antiquarie, spedizionieri, privati proprietari e tutti coloro che debbano far uscire definitivamente dal territorio italiano i beni descritti.
Per ottenere l’attestato di libera circolazione o la licenza di esportazione occorre fare denuncia e presentare il bene, per le necessarie verifiche, al competente ufficio regionale. La denuncia deve contenere l’indicazione delle generalità del richiedente e del proprietario, la destinazione del bene, la descrizione, una o più fotografie, il valore venale.
L’attestato di libera circolazione viene rilasciato entro 40 giorni dalla presentazione del bene ed è valido per i tre anni successivi alla data del rilascio.
In alternativa:
Il diniego dell’attestato vale come avvio del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale del bene. Contro il diniego dell’attestato può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni (l. 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 3, 4 e 21).
La licenza di esportazione è rilasciata contestualmente all’attestato di libera circolazione ed è valida sei mesi.
La licenza può essere richiesta anche in data successiva al rilascio dell’attestato, allo stesso ufficio che lo ha emesso e almeno sei mesi prima della sua scadenza.
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