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Riferimento Uffici

Dir. Beni Culturali

Bandi-Finanziamenti

    Trasferimento di proprietà o detenzione di beni e diritto di prelazione

    (Codice dei beni culturali e del paesaggio, artt. 59-62)

    Ogni trasferimento di proprietà di raccolte librarie (in tutto o in parte), e di singoli manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, nonché libri, stampe e incisioni con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio va denunciato alla Regione come titolare della Soprintendenza per i beni librari (art. 59, c.1).

    A quali beni si applica

    Ai beni dichiarati di interesse culturale (art. 13) appartenenti a proprietari privati (persone fisiche, imprese, banche, società o altre persone giuridiche private con fine di lucro).

    Per i beni degli enti pubblici e delle persone giuridiche private senza scopo di lucro si veda invece la scheda: Alienazione.

    La denuncia

    Va presentata entro 30 giorni alla Sovrintendenza competente per il luogo ove si trovano i beni.

    Va effettuata (art. 59, c.2):

    • entro 30 giorni
    • dall’alienante o dal cedente la detenzione, se pure a titolo gratuito
    • da chi acquista, nel caso di vendite forzate o fallimentari, o a seguito di sentenza
    • dall’erede o dal legatario a causa morte.

    Contiene, pena la nullità della denuncia (art. 59, c. 4-5)

    • dati e firme dei contraenti o dei loro rappresentanti legali
    • dati identificativi dei beni, compreso il luogo di conservazione
    • tipologia e condizioni dell’atto di trasferimento di proprietà o detenzione
    • domicilio in Italia delle parti

    A seguito della comunicazione di trasferimento di proprietà o cessione onerosa a qualsiasi titolo, può essere esercitato il diritto di prelazione (artt. 60-62).

    Chi esercita il diritto di prelazione

    Il diritto di prelazione è esercitato da  Ministero, Regione e  altri enti territoriali che abbiano interesse ad acquisire il bene (Il Codice fissa nel dettaglio la procedura che deve essere seguita nel rapporto fra i diversi enti).

    Condizioni temporali ed  economiche

    La prelazione deve avvenire

    • entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia; oppure entro 180 giorni dal ricevimento di denuncia completa, nel caso di denuncia non contenente tutte le informazioni previste, o nel caso di denuncia omessa
    • al medesimo prezzo stabilito nell’atto (Solo in caso di prezzo indistinto o permuta il prezzo è stabilito d’ufficio dal soggetto che esercita la prelazione. Sono previste precise procedure di contestazione da parte dell’alienante).

    La prelazione può riguardare parti dei beni trasferiti.

    Il provvedimento amministrativo con cui è approvato l’acquisto in prelazione è notificato all’alienante e all’acquirente tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento.
    Sino a quando non sono scaduti i termini previsti per l’esercizio del diritto di prelazione, l’alienante non può consegnare il bene all’acquirente.