Menu veloce: Pagina iniziale | Materie | Servizi | Contenuto

Cerca nella Regione

Non funziona? Accedi direttamente al motore di ricerca...

Riferimento Uffici

Dir. Beni Culturali

Bandi-Finanziamenti

    Ingresso nel territorio nazionale

    Dietro richiesta dell’interessato, l’Ufficio esportazione certifica la spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione Europea oppure l’importazione da un Paese non facente parte dell’Unione Europea di libri, stampe, incisioni, manoscritti, autografi, carteggi che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni (Codice dei beni culturali, art. 72).

    Modalità e tempi di presentazione della richiesta e di rilascio dell’attestato

    La richiesta deve essere presentata dal soggetto che ha importato o spedito il bene

    • al momento dell’ingresso nel territorio italiano, se il bene proviene da uno Stato che non fa parte dell’Unione Europea (Modulo richiesta di sopralluogo presso l’ufficio doganale)
    • all’arrivo al luogo di destinazione, se il bene proviene da uno Stato interno all’Unione Europea.

    La richiesta deve precisare se si tratta di ingresso temporaneo o definitivo e deve contenere i seguenti dati:

    1. generalità della persona che ha trasferito il bene nel territorio italiano;
    2. documentazione idonea ad identificare la cosa o il bene e a comprovarne la provenienza dal territorio dello Stato membro o del Paese terzo dai quali la cosa o il bene medesimi sono stati, rispettivamente, spediti o importati. Ai fini del rilascio dei detti certificati non è ammessa la produzione da parte degli interessati di atti di notorietà o dichiarazioni sostitutive dei medesimi;
    3. generalità del soggetto a cui il bene è destinato;

    Il certificato di avvenuta spedizione o di avvenuta importazione è rilasciato dopo la presentazione dei beni all’Ufficio e previa verifica della documentazione.

    Tale certificato ha la durata di cinque anni. La sua validità può essere prorogata a domanda dell’interessato.

    Nel caso in cui si intenda far uscire dal territorio italiano il bene, lo stesso dovrà essere presentato al medesimo Ufficio Esportazione che ha rilasciato l’attestato di ingresso nel territorio nazionale (Regolamento approvato con RD 30/1/1913, n. 363, art. 173).