Dichiarazione dell’interesse culturale
La dichiarazione è l’atto conclusivo del procedimento con cui si accerta l’interesse culturale di singoli beni – manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, libri, stampe e incisioni – oppure di raccolte librarie. Essa riguarda beni di proprietà privata e comporta, quale conseguenza, l’applicazione delle norme contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Sono oggetto della dichiarazione (art. 10, cc. 3 e 4 e art. 13):
- singoli beni che rivestono un interesse artistico, storico o bibliografico “particolarmente importante” e che appartengono a persone fisiche, ad imprese, banche, società o altre persone giuridiche private con fine di lucro
- raccolte librarie che rivestono un “eccezionale interesse culturale” e che appartengono a privati (persone fisiche; imprese, banche, società o altre persone giuridiche private con fine di lucro; fondazioni, associazioni, enti religiosi o altre persone giuridiche private senza fini di lucro)
- singoli beni, a chiunque essi appartengano, che rivestono un interesse “particolarmente importante” per il loro riferimento alla storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.
Il procedimento di dichiarazione
Il procedimento di dichiarazione è avviato dalla Regione, d’ufficio oppure su motivata richiesta degli enti territoriali interessati (art. 14). La Regione comunica l’avvio del procedimento al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, specificando quanto segue:
- la descrizione del bene
- gli elementi di valutazione che giustificano l’avvio del procedimento, quali risultano dalle prime indagini
- gli effetti dell’avvio del procedimento ed in particolare:
- al Soprintendente competono poteri di vigilanza e di ispezione sul bene in questione (artt. 18 e 19);
- il proprietario (o possessore o detentore) non può alterare il bene e qualunque intervento o spostamento deve essere preventivamente autorizzato (artt. 20, 21, 27, 28);
- un eventuale trasferimento di proprietà o detenzione deve essere denunciato alla Sovrintendenza entro trenta giorni (art. 59)
- l’indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni
- l’indicazione del responsabile del procedimento e l’ufficio presso cui ci si può rivolgere per accedere agli atti procedurali
Notifica della dichiarazione
La dichiarazione è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (art. 15).
Tutte le notifiche di beni librari devono essere comunicate al Ministero per i Beni e le Attività culturali che ne detiene gli elenchi completi. Fino al 1985 il Ministero pubblicava periodicamente l’elenco dei manoscritti e libri rari notificati, che da allora non è più stato edito. Nel frattempo molti sono i singoli beni e le raccolte librarie notificate: fino al 2004 la notifica di queste ultime era prerogativa del Ministero, mentre con il Codice dei beni culturali e del Paesaggio anche questa competenza è passata alle Regioni. Di seguito si riporta l’elenco dei beni dichiarati d’interesse particolarmente importante negli anni 2002-2004. [file .pdf, 54 KB]
Quali conseguenze derivano dalla dichiarazione
- Il proprietario, possessore o detentore del bene è tenuto a garantirne la conservazione (artt. 1 e 30)
- I beni non possono essere esportati se non in via temporanea (art. 65, Uscita temporanea dal territorio della Repubblica)
- Devono essere preventivamente autorizzati dalla Sovrintendenza (artt. 21 e 48):
- L’eventuale trasferimento della proprietà o della detenzione di un bene deve essere denunciato alla Regione - Ufficio Sovrintendenza (art. 59);
- La Regione, in seguito a preavviso non inferiore a cinque giorni, può procedere ad ispezioni per accertare lo stato di conservazione e di custodia del bene (art. 19).
Contro il provvedimento di dichiarazione può essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, artt. 3, 4, 21).
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