Sovrintendenza Beni Librari
- Progetti
- Modulistica
- Biblioteca Cameriniana
- Segnalazione furti
- Contatti
- Materiali
- Restauro e altri interventi conservativi
- Dichiarazione dell’interesse culturale
- Commercio di cose antiche o usate
- Trasferimento di proprietà e detenzione, prelazione
- Ingresso nel territorio nazionale
- Acquisto coattivo
- Uscita dei Beni librari
- Verifica dell’interesse culturale
- Prestito per mostre
- Spostamento
- Normativa
- Alienazione
- Vendita
- Contributi
- Scarto di materiale bibliografico
- Competenze
Commercio di cose antiche o usateLa vendita di cose antiche o usate è soggetta, oltre che alla disciplina del commercio, anche alle disposizioni di polizia amministrativa contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto n. 773/1931, artt. 126 e 128) e nel relativo regolamento di esecuzione (Regio decreto n. 635/1940, artt. 16, 242 e 247). I beni librari soggetti alla disciplina di polizia amministrativa sono i seguenti (Codice dei beni culturali e del paesaggio, All. A, lettera A):
Chi intende fare commercio di tali beni deve farne preventiva dichiarazione al sindaco, a cui fa seguito una presa d’atto che costituisce autorizzazione di polizia amministrativa (R.D. n. 773/1931, art. 126). Coloro che esercitano il commercio dei beni sopra citati non possono compiere operazioni se non con persone munite di carta d’identità o altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato (R.D. 773/1931, art. 128). Sono inoltre tenuti a compilare un apposito registro nel quale devono essere indicati, di seguito e senza spazi in bianco, nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell’operazione, la specie della merce comprata e venduta e il prezzo pattuito. Il registro può essere compilato anche con modalità informatiche secondo le istruzioni del Ministero dell’Interno. Chi vende o espone a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita opere di pittura, scultura, grafica, oggetti antichi o di interesse storico o archeologico, deve anche:
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