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Dir. Beni Culturali

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    Commercio di cose antiche o usate

    La vendita di cose antiche o usate è soggetta, oltre che alla disciplina del commercio, anche alle disposizioni di polizia amministrativa contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio Decreto n. 773/1931, artt. 126 e 128) e nel relativo regolamento di esecuzione (Regio decreto n. 635/1940, artt. 16, 242 e 247).

    I beni librari soggetti alla disciplina di polizia amministrativa sono i seguenti (Codice dei beni culturali e del paesaggio, All. A, lettera A):

    • libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione
    • incunaboli
    • manoscritti aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore
    • incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali, aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all’autore

    Chi intende fare commercio di tali beni deve farne preventiva dichiarazione al sindaco, a cui fa seguito una presa d’atto che costituisce autorizzazione di polizia amministrativa (R.D. n. 773/1931, art. 126).
    L’autorità locale di pubblica sicurezza (sindaco) abilitata a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del commercio di cose antiche o usate, trasmette al soprintendente e alla regione copia della dichiarazione (Codice, art. 63).

    Coloro che esercitano il commercio dei beni sopra citati non possono compiere operazioni se non con persone munite di carta d’identità o altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione  dello Stato (R.D. 773/1931, art. 128).

    Sono inoltre tenuti a compilare un apposito registro nel quale devono essere indicati, di seguito e senza spazi in bianco, nome, cognome e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell’operazione, la specie della merce comprata e venduta e il prezzo pattuito. Il registro può essere compilato anche con modalità informatiche secondo le istruzioni del Ministero dell’Interno.
    Prima di essere messo in uso, il registro deve essere bollato, numerato in ogni pagina e vidimato dall’autorità locale di pubblica sicurezza (R.D. n. 635/1940, art. 16 e Codice, art. 63).
    L’Ufficio Sovrintendenza Beni librari verifica l’adempimento di tale obbligo con ispezioni periodiche effettuate anche a mezzo dei Carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale a ciò delegati. Il verbale dell’ispezione è notificato all’interessato e alla locale autorità di pubblica sicurezza.

    Chi vende o espone a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita opere di pittura, scultura, grafica, oggetti antichi o di interesse storico o archeologico, deve anche:

    • consegnare all’acquirente la documentazione che attesta l’autenticità del bene, o quantomeno la sua probabile attribuzione, e la sua provenienza;
    • in mancanza di questa documentazione e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, art. 38), dovrà rilasciare all’acquirente una dichiarazione contenente tutte le informazioni disponibili su autenticità, provenienza e probabile attribuzione del bene da apporre, se possibile, su copia fotografica della cosa oggetto di vendita.