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Riferimento Uffici

Dir. Beni Culturali

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    Alienazione

    (Codice dei beni culturali e del paesaggio, artt. 53-57)

    A quali beni si applica

    Ai beni dei comuni, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, delle Università, delle Aziende sanitarie e di ogni altro ente pubblico, delle fondazioni, delle associazioni, degli enti religiosi e di ogni altra persone giuridica privata senza scopo di lucro.

    Sono inalienabili:

    • in quanto  beni del demanio,  le raccolte delle biblioteche degli enti territoriali, comprese le opere di autore vivente o la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni (art. 54, c.1)
    • finché, a seguito di verifica dell’interesse culturale, non siano eventualmente dichiarati privi di interesse culturale sono inalienabili (art. 54, c. 2, a):
      • i beni  librari di autore non vivente e aventi più di 50 anni  appartenenti agli enti pubblici, territoriali e non (Si tratta di beni non appartenenti a raccolte librarie di biblioteche, ma comunque di proprietà dell’ente territoriale)
      • i beni librari appartenenti alle persone giuridiche private senza fini di lucro.

    Questi beni possono  essere eventualmente oggetto di trasferimento tra Stato, Regioni, Comuni e altri enti pubblici territoriali (art. 54, c. 3).

    Sono alienabili previa autorizzazione i seguenti beni (art. 56):

    • i beni degli enti pubblici territoriali non compresi nel demanio
    • i beni degli enti pubblici non territoriali
    • i beni delle persone giuridiche private senza fine di lucro compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

    quando sia già stata effettuata la verifica dell’interesse culturale, conclusa con esito negativo.

    La richiesta di autorizzazione deve contenere:

    • l’indicazione della destinazione d’uso in atto;
    • il programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione del bene;
    • modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d’uso;

    La Regione, nel rilasciare autorizzazione, detta prescrizioni e condizioni in merito alle misure di conservazione programmate e stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene.