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Riferimento Uffici

Dir. Beni Culturali

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    Funzioni di Sovrintendenza ai Beni librari

    Logo Le regioni esercitano la tutela dei beni librari di proprietà non statale presenti sul proprio territorio e precisamente su: manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, libri, stampe e incisioni, con relative matrici, che abbiano carattere di rarità e di pregio, raccolte librarie (Codice dei beni culturali, artt. 5 e 10).

    Sono escluse: le opere di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni; le raccolte correnti delle biblioteche degli enti locali costituite esclusivamente al fine di fornire un’informazione aggiornata ai lettori e di promuovere la pubblica lettura, e dunque comprendenti opere di narrativa e saggistica, manuali e periodici che non rivestono alcun carattere di rarità e di pregio (Codice dei beni culturali, art. 10, comma 2, lettera c); opere e raccolte di proprietà dello Stato, alla cui tutela provvede lo Stato stesso e non l’Amministrazione regionale.

    Le regioni svolgono per i materiali di competenza azioni di vigilanza, adottano provvedimenti e gli atti autorizzazioni relativi a:

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