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Il logo dell'Osservatorio sugli Aiuti di Stato

L'Osservatorio Europeo sugli Aiuti di Stato 

PREMESSA

Il trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) prevede che l’azione della Comunità comporti, tra l’altro, “un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno” (articolo 3, lettera g). Tra le regole di concorrenza vi sono quelle applicabili alle imprese - relative alle intese, all’abuso di posizione dominante ed alle concentrazioni – e quelle relative agli aiuti concessi dagli Stati. Queste ultime sono volte a garantire che la concorrenza tra imprese non sia falsata da aiuti che avvantaggino indebitamente talune imprese o talune produzioni rispetto alle loro concorrenti. Le principali disposizioni che riguardano gli aiuti di Stato del trattato CE sono contenute negli articoli 87-89, ma occorre citare anche gli articoli 36 (che riguarda solamente l’applicabilità delle disposizioni della concorrenza ai settori dell’agricoltura, dell’allevamento e della pesca), 73 (relativo ai trasporti terrestri) e 86 (sui servizi d’interesse generale).

L’articolo 87, in particolare, introduce il principio dell’incompatibilità con il mercato comune (vale a dire il principio del divieto) degli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, che incidono sugli scambi tra Stati membri e che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Il citato principio non è tuttavia assoluto, ma ammette deroghe per gli aiuti che perseguono determinati obiettivi. È lo stesso articolo 87 che contiene le principali deroghe, tra le quali possiamo menzionare gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, quelli destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali, gli aiuti volti allo sviluppo di determinate regioni (cd. aiuti a finalità regionale) o determinate attività, quelli destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro e quelli destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. Altre deroghe sono poi contenute nell’articolo 73 (coordinamento dei trasporti o rimborso di talune servitù inerenti alla nozione di pubblico servizio) e nell’articolo 86 (servizi d’interesse economico generale).

Alcuni di questi aiuti (gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori e quelli relativi alle calamità naturali ed eventi eccezionali) sono compatibili di diritto e l’unica condizione riguarda il rispetto dei requisiti definiti dal trattato. La prassi della Commissione europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee hanno permesso di definire i contenuti e l’interpretazione delle disposizioni del trattato. Per gli altri aiuti, invece, la Commissione gode di un ampio potere discrezionale nel valutare la compatibilità con il mercato comune degli interventi di aiuto degli Stati membri. La Commissione è, pertanto, l’istituzione che procede ad un vero e proprio controllo sugli aiuti di Stato. In considerazione della portata della materia e del numero rilevante di regole introdotto dalla Commissione, si parla ormai comunemente di politica degli aiuti di Stato o di politica del controllo sugli aiuti di Stato.

Al fine di permettere un controllo ex ante, il trattato prevede un obbligo di notifica alla Commissione degli aiuti che gli Stati membri intendono istituire o modificare ed un divieto di darne esecuzione prima dell’adozione di una decisione di autorizzazione della Commissione.

Alcuni regolamenti hanno introdotto alcune categorie di aiuti per le quali gli Stati membri sono esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione.

Alla Commissione europea è anche affidato il compito di procedere, con gli Stati membri, all’esame permanente degli aiuti esistenti. Il controllo si basa su di un sistema di relazioni annuali a cui sono sottoposti gli Stati membri e di monitoraggio effettuato dalla Commissione stessa. Il controllo della Commissione si basa anche sulle denuncie o segnalazioni che le sono inviate dalle imprese che ritengono di essere state svantaggiate da aiuti concessi a loro concorrenti, sulle notizie apprese dalla stampa o su qualsiasi altra informazione di cui viene in possesso.

Le regole in materia di aiuti di Stato costituiscono uno dei pilastri del funzionamento del mercato interno, in quanto contribuiscono ad una migliore allocazione delle risorse pubbliche - evitando ed esempio che alcune imprese vengano mantenute artificialmente in vita a scapito di loro concorrenti più efficienti, in grado cioè di operare senza contributi statali – e ad una parità di trattamento delle imprese, siano esse pubbliche o private. Le regole relative agli aiuti di Stato, infatti, non riguardano solamente la concorrenza tra le imprese private, ma anche le attività economiche svolte da imprese pubbliche o altri organismi dello Stato, che devono essere trattati alla stessa stregua delle imprese private. In altri termini, un aiuto concesso ad un’impresa pubblica o un organo dello Stato che volge attività economiche non potrebbe essere autorizzato per la semplice ragione che appartengono allo Stato.

L'OSSERVATORIO: OBIETTIVI ED ATTIVITA'

Nato da una iniziativa della Regione Veneto in partenariato con Confindustria Bruxelles, l’Università di Padova e la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l’Osservatorio Europeo sugli Aiuti di Stato ha tra i suoi obiettivi quello di:
- diffondere sul territorio una maggiore consapevolezza riguardo alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato e questo tanto tra i soggetti pubblici quanto tra quelli privati. Tale obiettivo verrà perseguito da un lato con iniziative consistenti nel monitoraggio e nello studio dell’evoluzione del diritto comunitario, dall’altro mediante azioni di sensibilizzazione e assistenza; l’Osservatorio impronterà la sua attività al pragmatismo: la nuova iniziativa dovrà diffondere tra i soggetti interessati l’attitudine a porsi il problema se una certa determinazione di un’autorità pubblica configuri un aiuto di stato e, in caso, se si tratti di un aiuto di stato legittimo secondo il diritto comunitario;
- divenire uno strumento a disposizione dei Policy Makers nell’elaborazione delle possibili strategie di sviluppo del tessuto economico del territorio;
- divenire un interlocutore delle istituzioni comunitarie nella fase di revisione della complessa disciplina comunitaria in questo settore.

L'evento di lancio dell"Osservatorio" si è svolto venerdì 24 novembre 2006 a Venezia, con il convegno “Primo Osservatorio Europeo sugli Aiuti di Stato – Obiettivi, Programmi e Strumenti: le sfide e le prospettive”. L'incontro ha ospitato relatori di assoluto prestigio: la Direttrice di Direzione presso la DG Concorrenza della Commissione europea, Dott. Loretta Dormal-Marino, il Giudice del Tribunale di Primo Grado delle Comunità europee, Dott. Enzo Moavero Milanesi, e il Prof. Tito Ballarino, Professore di Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione europea presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Padova.
Dopo la conferenza di presentazione dell’iniziativa, l’Osservatorio ha organizzato il 20 aprile 2007 a Padova (scarica il programma) un convegno diretto ad approfondire il nuovo quadro disciplinare comunitario in materia di aiuti di stato in favore dello sviluppo, dell'innovazione e della ricerca. Relatore sarà Almorò Rubin de Cervin, funzionario della Direzione Generale Concorrenza della Commissione Europea.

Altre notizie sul sito ufficiale dell'Osservatorio: http://www.osservatorioaiutidistato.it/