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      FAQ - Domande Frequenti

      In questa sezione, in fase di progressivo aggiornamento, verrano fornite risposte ad alcuni dei questi più frequenti che vengono posti da candidati progettuali italiani, utili quindi a fornire informazioni sotto una prospettiva prettamente nazionale.

      Per avere risponde a domande riguardanti le regole generali del programma, valide per tutti gli stati membri, vi rimandiamo alla sezione dedicata del sito di Central Europe.

       

      La direttiva 2004/18/CE, all’art. Art. 1 coma 9, per "organismo di diritto pubblico" intende qualsiasi organismo che debba necessariamente possedere le seguenti caratteristiche:

      1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

      2) dotato di personalità giuridica;

      3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

      Ai fini della qualificazione di un soggetto come organismo di diritto pubblico, anche secondo la giurisprudenza comunitaria ([1]) e nazionale, non è sufficiente che il soggetto, dotato di personalità giuridica abbia una partecipazione pubblica anche al livello maggioritario, occorre far riferimento a due condizioni: una di segno positivo d'una di segno negativo.

      La prima consistente nella circostanza che il soggetto sia stato istituito al fine di soddisfare un bisogno di interesse generale (ovvero riferibile ad una collettività di soggetti di ampiezza e contenuti tali da giustificare che il medesimo sia soddisfatto mediante la creazione di un organismo soggetto all’influenza dominante dell’autorità pubblica) (2).

      La seconda consistente nel fatto che bisogno da soddisfare non abbia natura industriale commerciale (non suscettivo di soddisfacimento mediante lo svolgimento di attività avente natura commerciale o industriale, vale a dire mediante attività di produzione o scambio di beni e servizi a favore di un’indifferenziata platea d’operatori economici, consumatori o utenti) ([2]).

      Per esempio, a parere della Corte di Giustizia([3]), l'Ente autonomo per la fiera di Milano non è un organismo di diritto pubblico: lo stesso, infatti, persegue un interesse che, ancorché generale, si presenta tuttavia con un carattere industriale e commerciale.

      Deve invece qualificarsi organismo di diritto pubblico anche l'ente che non specificamente istituito per soddisfare bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale commerciale svolga successivamente un'attività rispondente suddetti requisiti.

      La valutazione , dunque, dovrà essere sempre di carattere oggettivo.

      L’allegato III della direttiva 2004/18/CE fornisce, per ogni stato membro, un elenco e delle categorie degli organismi di diritto pubblico.

      Per l’Italia sono indicati i soggetti e le categorie di cui all'elenco seguente.

      Organismi:

       

      • Società "Stretto di Messina"
      • Ente autonomo mostra d’oltremare e del lavoro italiano nel mondo
      • Ente nazionale per l’aviazione civile – ENAC
      • Ente nazionale per l’assistenza al volo – ENAV
      • ANAS S.p.a

      Categorie:

      • Enti portuali e aeroportuali
      • Consorzi per le opere idrauliche
      • Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università
      • Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza
      • Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici
      • Enti di ricerca e sperimentazione
      • Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza
      • Consorzi di bonifica
      • Enti di sviluppo e di irrigazione
      • Consorzi per le aree industriali
      • Comunità montane
      • Enti preposti a servizi di pubblico interesse
      • Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero
      • Enti culturali e di promozione artistica

      Successiva giurisprudenza ha esteso ad altri casi la qualifica di organismo di diritto pubblico quali Ferrovie dello Stato S.p.A.([4]), l’interporto di Padova S.p.A.([5]), Sviluppo Italia S.p.a.([6]), la RAI([7]), etc...

      GC.

      ________________

      ([1]) Rif. C. Gius. CE  10 novembre 1998, c. 360/96
      ([2]) Cass. civ, SU, n. 97/2004
      ([3]) C. Giust. CE, 10 maggio 2001, c. 223/99 e c. 260/99
      ([4]) Cass. civ, sez. VI, n. 5007/01
      ([5]) CdS civ, sez. V, n. 4748/03 
      ([6])CdS civ, sez. VI, n. 192/01
      ([7]) CdS civ, sez. VI, n. 1770/05

      L'Italia ha utilizzato l'opzione data dall'art. 3 del Regolamento comunitario n. 1083/2006, per cui l'obiettivo comunitario Cooperazione territoriale è rientrato nel Quadro strategico nazionale. Tutti gli aspetti nazionali che riguardano la guida strategica e l'implementazione dei programmi in cui l'Italia partecipa sono inclusi nel Quadro strategico nazionale italiano(QSN), che è stato formalmente adottato ,  con decisione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). Il testo del QSN e tutti i documenti correlati sono disponibili presso il sito del Ministero dello sviluppo economico.   

      Il QSN stabilisce che tutti gli atti di implementazione dello stesso saranno assunti con la medesima procedura adottata per l'approvazione del QSN stesso, ossia con decisione del CIPE.

      La definizione dei criteri per il co-finanziamento pubblico delle azioni fianziate dai Fondi strutturali, per il periodo di programmazione 2007-2013, è normato perciò da una delibera CIPE, che è la Deliberazione n. 036 del 15.6.2007”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

      La Delibera CIPE stabilisce che per tutti i programmi dell'Obiettivo cooperazione territoriale 2007-2013, il Fondo di rotazione coprirà il 100% della contropartita pubblica nazionale  dei partner italiani partecipanti ai progetti finanziati.

      Il Fondo di rotazione è un fondo pubblico costituito con legge nazionale (art. 5 della Legge n. 183/1987), nato per coprire  la contropartita nazionale pubblica  per l'implementazione di programmi comunitari.

      Il Fondo di rotazione è gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze "Ragioneria dello Stato, IGRUE-Ispettorato Generale per i Rapporti con l’Unione Europea”  che alloca le risorse finanziarie necessarie per ciascun programma di cooperazione territoriale a cui l'Italia partecipa.

      I flussi finanziari  che concernono il cofinanziamento nazionale italiano sono stati formalizzati in una delibera  CIPE  che riguarda la politica di governance  attuata nei programmi di cooperazione territoriale 2007-2013, adottata il 21 Dicembre 2007 (n. 158), e i cui dettagli saranno determinati dall'IGRUE con una circolare ministeriale in preparazione (vedi v. flussi finanziari).

       

      La circolare n. 23 del 31 luglio 2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (IGRUE), di attuzione della delibera CIPE n. 158 del 21/12/2008  descrive le procedure di gestione finanziaria dei programmi di Cooperazione territoriale transnazionali,  qualora il co-finanziamento nazionale  sia a carico del Fondo  di rotazione (FDR) istituito con la Legge nazionale 16/04/1987 n. 183.

      Il pagamento delle quote a carico del Fondo di rotazione è eseguito  dall'IGRUE (Ministero dell'Economia e delle Finanze) in conformità dei coorrispondenti impegni ed ha come destinatari i beneficiari italiani.

      Il rimborso del co-finanziamento nazionale (Fondo di rotazione)  è strettamente collegato all'avvenuto rimborso FESR (quota comunitaria) per la spesa sostenuta e riconosciuta dalla Autorità di gestione di Vienna.

      Tutti i pagamenti a valere sul FDR vengono infatti disposti dall'IGRUE a fronte di spese effettivamente sostenute dai beneficiari italiani nell'attuazione di un progetto Central Europe, e incluse nella dichiarazione di spesa presentata dall'Autorità di certificazione (Vienna) del programma.

      Il partner italiano deve comunicare al Ministero dello sviluppo economico l'avvenuta acquisizione del contributo FESR di propria competenza e deve formulare la richiesta di pagamento del corrispondente cofinanziamento nazionale.

      Il Ministero dello sviluppo economico verifica le richieste di pagamento pervenute, le valida e provvede ad inviarle all'IGRUE (Ministero dell'Economia e delle finanze) ai fini dell'accredito della quota a favore del partner italiano.

      L'IGRUE dispone , sulla base di tali richieste, il pagamento in favore del partner italiano, dandone informazione alla stesso Ministero dello sviluppo economico.

      Ciascun partner italiano comunica l'avvenuto accredito delle risorse a proprio favore, alla Regione nel cui territorio esso stesso risiede.

      Per quanto concerne il rimborso della quota comunitaria (FESR), essa viene accreditata dalla Commissione europea all'Autorità di certificazione del programma che provvede al successivo trasferimeto ai Lead partner italiani.

      Se il Lead Partner non è  italiano, la quota di contributo FESR spettante ai beneficiari italiani, viene loro trasferita dal lead partner straniero.

      Rivolgi le tue domande direttamente a centraleurope@regione.veneto.it

      Procedure e modulo di richiesta del co-finanziamento nazionale (fino al 15%)

      Per i beneficiari italiani il co-finanziamento nazionale (nella misura del 15% massimo del budget del singolo partner italiano) è garantito dal Fondo di Rotazione istituito con Legge n.183/87 così come disciplinato dalla Delibera CIPE n. 36 del 15 giugno 2007.

      Operativamente il beneficiario italiano comunicherà al MiSE  - Ministero per lo Sviluppo Economico l’avvenuta acquisizione del contributo FESR di propria competenza e formulerà la richiesta di rimborso della quota nazionale a valere sul Fondo di Rotazione.

      La quota di co-finanziamento FESR viene accreditata dalla Commissione Europea all’Autorità di Certificazione del Programma Central Europe che provvede al successivo trasferimento in favore dei Lead Partner italiani. In caso di Lead Partner non italiano, il contributo FESR spettante ai beneficiari italiani verrà loro trasferito dal Lead Partner straniero. La quota di co-finanziamento nazionale potrà essere richiesta esclusivamente dopo l’acquisizione della quota FESR.

      Il rimborso dovrà essere richiesto dal beneficiario tramite l’apposito modello da inviare al MiSE.

      Il MiSE-DPS, verificata e validata la richiesta di pagamento pervenuta, provvederà ad inviarla all’IGRUE, con le indicazioni necessarie ai fini dell’accredito della quota in favore del beneficiario italiano.
      L’IGRUE disporrà il pagamento in favore del beneficiario dandone informazione al MiSE.

      Successivamente il MiSE comunicherà al beneficiario l’esito della transazione.
      Ciascun beneficiario comunicherà l’avvenuto accredito delle risorse a proprio favore alla Regione nel cui territorio esso risiede.
      Qualora la quota FESR venisse restituita alla Commissione europea, anche il corrispondente importo versato a titolo di co-finanziamento nazionale dovrà essere restituito all’IGRUE.