Autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabiliLa definizione di fonte rinnovabile è contenuta nell’art. 2 del D.Lgs. n. 387 del 2003. E’ rinnovabile la fonte energetica eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica. Sono altresì considerate fonti rinnovabili le biomasse, i gas di discarica, i gas residuati dai processi di depurazione ed il biogas. La disciplina autorizzativa degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è contenuta nell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003. La competenza è comunale se gli impianti hanno potenza installata inferiore alle soglie sotto riportate: Con Deliberazione della Giunta Regionale 08.08.2008, n. 2204 sono state dettate le prime disposizioni organizzative per i necessari adempimenti, tenuto conto delle modificazioni normative introdotte con l’art. 2, comma 158 della legge 24.12.2007, n. 244. Con Deliberazione della Giunta Regionale 05.05.2009, n. 1192, sono state aggiornate alcune procedure. Successivamente, viste le modificazioni apportate dalla Legge 23.07.2009, n. 99 e dalla Legge Regionale 22.01.2010, n. 10, con Deliberazione della Giunta Regionale 02.03.2010, n. 453 sono state ulteriormente aggiornate le procedure e le competenze autorizzative. Attualmente, pertanto, le istanze di autorizzazione di competenza regionale devono essere trasmesse agli uffici regionali come di seguito specificato (con indicazione dei responsabili del procedimento e dell’istruttoria):
Le suddette Segreterie Regionali assegnano le istanze alla struttura regionale competente per il procedimento. Il monitoraggio dell'energia prodotta dagli impianti è di competenza dell’Unità di Progetto Energia. Si ritiene utile fornire di seguito i riferimenti normativi, tecnici, procedurali d’interesse. Si forniscono inoltre i recapiti diretti delle strutture e dei funzionari competenti (da contattare preferibilmente a mezzo responsabili “tecnici” dell’istanza), precisando che la posta elettronica dei singoli funzionari è utilizzabile per richieste di chiarimenti, ma non è utilizzata di norma per le comunicazioni formali soggette a protocollazione. Testi normativi e documenti utili per la progettazione
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