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Assessore

Marino Finozzi

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    Disciplina raccolta funghi

    Novità introdotte dalla L.R. 7/2012

    Con l’entrata in vigore della L.R. 7/2012 sono state apportate alcune modifiche e integrazioni alla L.R. 23/96 “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”.

    Le novità più importanti riguardano:

    • la sostituzione del tesserino e del permesso con una ricevuta di versamento facente titolo per la raccolta dei funghi
    • l'innalzamento del quantitativo limite giornaliero
    • l'inasprimento delle sanzioni amministrative.

    Le autorizzazioni e i permessi in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 7/2012 (18 febbraio 2012) conservano validità fino alla data di rispettiva scadenza.

    Normativa di riferimento

    • L.R. 23/96 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"
    • D.G.R. 1126/2011 [file pdf 500 kb] "L.R. 19 agosto 1996, n. 23. 'Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati'. Disposizioni esecutive di attuazione.

    Titolo per la raccolta

    Per la raccolta dei funghi epigei spontanei è necessaria la ricevuta di versamento (titolo per la raccolta) del contributo stabilito dagli enti di cui sotto e un documento di identità.
    Gli enti competenti al rilascio della ricevuta (enti preposti) sono:

    • le Comunità montane (anche per i comuni parzialmente montani)
    • gli enti gestori del demanio regionale (Veneto Agricoltura)
    • gli enti gestori dei parchi
    • il presidente della regola per i territori regolieri
    • le province per la restante parte del territorio regionale


    Il titolo è valido per il rispettivo territorio di competenza degli enti che lo hanno rilasciato.

    Per chi non è necessario il titolo per la raccolta

    Sono esentati dal titolo i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori e i loro familiari, i regolieri, i titolari di diritti su aree di proprietà collettiva, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi; gli enti di cui sopra possono altresì esentare dal titolo per la raccolta i residenti nei rispettivi ambiti territoriali nonché, anche se non residenti, i soggetti portatori di handicap così come individuati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
    Oltre a queste categorie, gli enti preposti possono, su base annua, individuare altre categorie di soggetti che possono essere esentate dal pagamento del contributo.
    Al fine di consentire i controlli, i soggetti esentati devono essere in possesso di documento di identità in corso di validità e comprovare i titoli che consentono l’esenzione tramite la presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.

    Costo dei permessi

    I raccoglitori di funghi sono tenuti al pagamento di un contributo variabile da euro 5,00 a euro 75,00 [per l’entità del contributo vedere il regolamento approvato dagli Enti preposti: Comunità montane, Province, Enti parco, Veneto Agricoltura, Regole]

    Autorizzazioni speciali

    Le autorizzazioni speciali previste per scopi determinati (studi, mostre, seminari e altre manifestazioni  di interesse micologico e naturalistico) sono rilasciate dal Presidente della Giunta regionale, ovvero dall’ente gestore nel caso in cui il territorio ricada nell’ambito del Parco.
    Tali autorizzazioni non possono avere validità superiore all’anno e possono essere rilasciate anche per brevi periodi antecedenti alcune delle attività di cui sopra (mostre, seminari, ecc.) previa valutazione da parte della Direzione delle Foreste e l’Economia montana.
    Entro il 31 dicembre di ogni anno è necessario produrre idonea relazione sulle attività svolte.
    Gli ispettori micologici di cui al Decreto 29/11/96, n. 686 attualmente dipendenti dalle ULSS che, per studi e ricerche attinenti ai compiti d’ufficio loro assegnati, intendono chiedere il rilascio dell’autorizzazione speciale devono far produrre la domanda dall’ULSS di competenza.

    Limiti di raccolta

    La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:

    1. AGROCYBE AEGERITA (Pioppini)
    2. AMANITA CAESAREA (Ovoli)
    3. BOLETUS gruppo edulis (Porcini)
    4. CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo)
    5. CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio)
    6. CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla)
    7. CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo)
    8. CLITOCYBE GEOTROPA
    9. CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto)
    10. MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo)
    11. MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola)
    12. POLYPORUS poes caprae
    13. TRICHOLOMA gruppo terreum (morette)
    14. RUSSULA VIRESCENS (verdone)

    Modalità di raccolta

    La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne.
    Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.
    È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore.
    È vietato il danneggiamento volontario dei funghi di qualsiasi specie.

    Giornate di raccolta

    Le giornate di raccolta dei funghi, nelle more della loro definizione da parte degli enti preposti, sono martedì, venerdì, domenica e tutte le festività infrasettimanali.

    Divieti di raccolta

    La raccolta di funghi è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

    1. nelle riserve naturali integrali
    2. nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione
    3. nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale

    È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali (i funghi sono concentratori di elementi inquinanti).

    Gli enti preposti al rilascio del titolo per la raccolta possono definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi.

    Sanzioni amministrative

    Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

    • da € 50,00 a € 208,00 per chi esercita la raccolta dei funghi senza il titolo per la raccolta;
    • da euro 78,00 a euro 156,00 per chi esercita la raccolta dei funghi al di fuori delle giornate nelle quali è consentita o in violazione delle limitazioni temporali disposte dalla Giunta regionale;
    • euro 78,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;
    • euro 20,00 moltiplicati per ogni kg, o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita per la specie armillaria mellea (chiodini);
    • da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai seguenti divieti o prescrizioni: la raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie; per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza; è vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso;
    • da euro 52,00 a euro 104,00 per ciascuna violazione ai divieti e prescrizioni sulle modilità di raccolta.

    Ogni violazione delle norme contenute nella L.R. 26/96, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice penale ogni qualvolta ne ricorrono gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere distrutto in loco, innanzi al trasgressore o consegnato, previo controllo micologico, ad enti o istituti di beneficenza.

    Nella fattispecie di raccolta eccedente il consentito, la confisca riguarderà solo l’eccedente, in caso invece di violazione alle altre disposizioni la confisca sarà su tutto il raccolto.

    Nei casi di recidiva delle violazioni l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata.

    All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.