NormativaUn processo di profondo rinnovamento ha caratterizzato nell’ultimo periodo la legislazione di questo settore, a seguito delle recenti modifiche costituzionali che hanno assegnato alle Regioni competenza esclusiva in materia di fiere e delle indicazioni della Unione Europea orientate ad una completa liberalizzazione dell’attività fieristica. Legge regionale 23 maggio 2002 n. 11 "Disciplina del settore fieristico" La modifica apportata a tali norme dalla L.R. 12 agosto 2005 n. 12 "Modifiche alla Legge Regionale 23 maggio 2002, n. 11 - Disciplina del settore fieristico" ha impresso un'ulteriore forte accellerazione al processo di liberalizzazione già in atto, abrogando l'autorizzazione preventiva, ora non più richiesta per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche. Secondo quanto indicato dall'art.4, la Giunta Regionale attribuisce la qualifica di manifestazione internazionale e nazionale mediante la verifica di una serie di parametri di qualità, specificati e disciplinati dai provvedimenti attuativi (sotto riportati) emanati a corollario della Legge. L'art.10 disciplina il riordino e la trasformazione degli enti fieristici. Gli enti interessati presentano un progetto di riordino, che la Giunta Regionale approva. Agli enti fieristici trasformati in società di capitali si applicano le norme civilistiche in materia, con possibilità di accesso ad investitori privati. Provvedimenti attuativi"Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati" "Requisiti minimi dei quartieri fieristici. L.R. 23 maggio 2002, n. 11- art.8" |

