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      Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica

      Con la legge 13 aprile 1999, n. 108, il legislatore statale, introducendo la lettera d-bis) all’art.14 della legge n. 416/1981, ha dato l’avvio ad una fase di sperimentazione di nuove forme di vendita della stampa.

      La vendita poteva essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici e doveva essere preceduta da una comunicazione al comune territorialmente competente contenente l’indicazione della tipologia di vendita che si intendeva sperimentare, prescelta tra la vendita di soli quotidiani o soli periodici ovvero quotidiani e periodici.

      La durata della sperimentazione è stata di soli diciotto mesi.

      Terminata la sperimentazione, il Governo, in attuazione della delega contenuta nell’art. 3 della legge n. 108/99, ha approvato il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 in materia di "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica".

      In base all’art. 1 di tale decreto, le regioni sono tenute ad emanare la "disciplina delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica", ivi inclusi "gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita esclusivi" (art.6, comma 1).

      La Regione Veneto ha provveduto con deliberazione della Giunta Regionale16 maggio 2003, n. 1409, ad emanare i criteri per l’applicazione del citato decreto decreto legislativo.

      Di seguito il testo della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2003, n. 1409 come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 13 giugno 2003, n. 1806, della Deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2004, n. 3387, che ha ulteriormente modificato la citata deliberazione e della relativa circolare esplicativa.