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      Impianti Distribuzione Carburanti

      Rete Autostradale

      La Regione del Veneto esercita competenze dirette in merito agli impianti autostradali (concessioni per l' installazione di nuovi impianti, autorizzazioni al potenziamento impianti esistenti, richieste di rinnovo concessioni già rilasciate o trasferimento della titolarità).

      Rete Stradale

      La Regione del Veneto esercita una funzione di programma ed indirizzo per quanto attiene alla rete degli impianti stradali di distribuzione carburanti, le cui autorizzazioni spettano ai Comuni.

      Elenco impianti stradali di distribuzione carburante [file pdf 1116 Kb] aggiornato il 10/04/2007

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      Rete autostradale

      La struttura competente per il rilascio di concessioni per l'installazione di nuovi impianti autostradali di carburanti, di autorizzazione al potenziamento di quelli esistenti, di rinnovo delle concessioni già rilasciate, di trasferimento della titolarità delle stesse e le comunicazioni di modifiche non necessitanti di previa autorizzazione è la Regione del Veneto, Servizio Mercati e Carburanti, Cannaregio 23, 30121 Venezia.

      Dal 1 ottobre 2011 le domande, i relativi elaborati tecnici ed eventuali allegati devono essere presentati in modalità telematica esclusivamente al SUAP del Comune competente per territorio, ovvero al SUAP camerale territorialmente competente, qualora le relative funzioni risultino delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".


      Accedi alla sezione informativa dedicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive

      Di seguito viene riportata la normativa concernente i "criteri regionali essenziali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali di distribuzione carburanti", contenuta  nelle seguenti Deliberazioni della Giunta Regionale, emanate in attuazione del D. Lgs. 112/98 e della Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11, art. 53, relativa al conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali:

      Deliberazione della Giunta Regionale 21 settembre 2001 n. 2420 (BUR 16 ottobre 2001 - n. 94): Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 - art. 53 - Criteri regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali di carburante.

      Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2004 n. 4394 (BUR 15 febbraio 2005 - n. 16): Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 - art. 53 - Criteri regionali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali di carburante. Modifiche alla DGR n. 2420 del 21 settembre 2001.

      Aree di Servizio Autostradali aperte in caso di Sciopero

      La regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore dei distributori di carburante adottata ai sensi dell’articolo 2 bis della legge n. 146/1990 dalla Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali con deliberazione n. 1/94 del 19 luglio 2001 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2001), prevede che in caso di astensione dal servizio dei soggetti deputati alla distribuzione di carburante debba essere garantita sulla rete autostradale l'apertura di un numero di aree di servizio tale da assicurare il servizio minimo di erogazione di carburante.

      Ai sensi della predetta regolamentazione, spetta al Presidente della Giunta regionale, ai fini dell'adozione da parte del Prefetto degli eventuali provvedimenti di precettazione. procedere all'individuazione delle stazioni di servizio autostradali che devono rimanere aperte.

      Di seguito i provvedimenti di individuazione delle Aree di Servizio che devono rimanere aperte in caso di siopero proclamato in ambito nazionale o regionale.

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      Rete Stradale

      Tutte le istanze inerenti gli impianti da collocare o già presenti sulla rete stradale vanno trasmesse alle Amministrazioni Comunali competenti per territorio utilizzando l'apposita Modulistica disponibile presso la sezione informativa dedicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive.

      Le domande, i relativi elaborati tecnici ed eventuali allegati devono essere presentati in modalità telematica esclusivamente al SUAP del Comune competente per territorio, ovvero al SUAP camerale territorialmente competente, qualora le relative funzioni risultino delegate ai sensi dell'articolo 4, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

      Di seguito viene riportata la principale normativa inerente la gestione della rete distributiva dei carburanti:

      Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 (BUR 28 ottobre 2003, n. 102) - Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

      Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2004, n. 1562 (BUR 15 giugno 2004, n. 59) - Criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti (art. 4, legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23). Come modificata con Deliberazione della Giunta 18 marzo 2005, n. 978 - Allegato statistico alla DGR n. 1562/04.

      Deliberazione della Giunta Regionale 18 febbraio 2005, n. 497 (BUR 4 marzo 2005, n. 25) - Criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti (art. 4, comma 2, lett. a) l.r. 23 ottobre 2003, n. 23) nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti.

      Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2005, n. 977 (BUR 8 aprile 2005, n. 36) - Criteri regionali in materia di orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione di carburanti.

      Deliberazione della Giunta 18 marzo 2005, n. 978 (BUR 8 aprile 2005, n. 36) - Dimensionamento della rete stradale carburanti. Modifica art. 4, commi 2 e 3 della D.G.R. n. 1562 del 26 maggio 2004.

      Nota n. 8774 del 15 dicembre 1999 - Criteri, requisiti e caratteristiche riferiti alle aree sulle quali possono essere installati i distributori stradali di carburante (art 2, comma 1 del D.L.gs.11 febbraio 1998, n. 32, modificato dall'art 1 del D.L.gs. 8 settembre 1999, n. 346 e dal D.L. 29 ottobre 1999, n. 383) - Intervento sostitutivo regionale.

      Deliberazione della Giunta Regionale 12 marzo 2004, n. 641 (BUR 6 aprile 2004 - n. 38): Procedure per il collaudo di impianti di distribuzione di carburanti.

      Altra normativa regionale e pronunce giurisdizionali in materia:

      Deliberazione della Giunta Regionale  10 dicembre 2004, n. 3964 (Bur 18 gennaio 2005, n. 5): Adozione delle modalità e dei criteri per la rimozione di serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, compresi quelli ad uso privato, di cui alla DGR n. 1562 in data 26 maggio 2004 – L.R. 23/03, D. Lgs. 22/97, D.M. 471/99;

      (I testi sopra riportati non rivestono carattere di ufficialità)