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      Calendario delle vendite di fine stagione estiva per l'anno 2010

      Con deliberazione 8 giugno 2010, n. 1563 (di prevista pubblicazione in BUR n. 52 del 25 giugno 2010) la Giunta regionale  ha approvato l'aggiornamento della disciplina relativa alle vendite di fine stagione, disponendo che le vendite di fine stagione estiva abbiano inizio a decorrere dal terzo sabato del mese di luglio e si concludano il 31 agosto di ciascun anno. Pertanto le vendite di fine stagione estiva per l'anno 2010 avranno inizio sabato 17 luglio 2010 e si concluderanno martedì 31 agosto 2010. Consulta il testo della deliberazione 8 giugno 2010, n. 1563 e dell'allegato A alla dgr.

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      Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

      In Gazzetta Ufficiale del 23 aprile 2010 è stato pubblicato il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno". Il decreto, che entrerà in vigore il giorno 8 maggio 2010, apporta sostanziali modifiche alle normative vigenti in materia di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande, con particolare riferimento ai requisiti professionali.

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      Vendita attraverso distributori automatici

      Si informa che la Giunta regionale, con propria deliberazione 858 del 15 marzo 2010 ha approvato i criteri di indirizzo e coordinamento normativo in materia di vendita attraverso distributori automatici. Consulta il testo.

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      Attività commerciali nei centri storici

      Si informa che la Giunta regionale, nella seduta del 9 febbraio 2010, ha approvato la proposta di disegno di legge recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI NEI CENTRI STORICI E NELLA CITTA' CONSOLIDATA, GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, PARCHI COMMERCIALI E ORARI DI VENDITA". La proposta di cui trattasi pone quale obiettivo, oltre che l'attuazione di misure di carattere finanziario, il perseguimento di politiche attive di sostegno al settore del commercio attraverso un approccio innovativo al sistema sotto il profilo normativo. Consulta il testo

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      Iscrizione Albo Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.)

      Riapertura dei termini di presentazione della domanda. Si rende noto che, ai sensi dell'art. 3, c. 1 all. A) della DGR n. 455 del 24/02/09 "Istituzione dell'albo regionale del Gruppi di Acquisto Solidale. Forme e modalità per la formazione dell'albo regionale. Articolo 21, comma 2, legge regionale 27 febbraio 2008 n. 1 Deliberazione/CR n. 132 del 14 ottobre 2008", possono essere presentate dal 1 febbraio 2010 al 31 marzo 2010 le domande di iscrizione nell'albo regionale del Gruppi di Acquisto Solidale di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 27 febbraio 2008, n.1 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008". Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 21, c. 3 della citata Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1, i Gruppi di Acquisto Solidale iscritti all'albo regionale di cui trattasi, potranno richiedere, secondo le modalità che verrano comunicate, i finanziaemnti previsti dala medesima normativa regionale per le azioni di formazione e informazione sui temi dell'acquisto consapevole, dell'acquisto equo e solidale, sui prodotti e le produzioni alimentari tradizionali e di qualità.

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      Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

      La legge finanziaria 2010 (Legge 191/2009) ha modificato gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 114/1998 nei seguenti termini: Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: <<2-bis: Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), stabilite le modalità attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussitenza e regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo. il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle imprese individuali>>; b) all'articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente: <<4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso di mancata presentazione annuale del DURC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 28>>. Per consultare il testo integrale clicca qui.

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      Calendario delle vendite di fine stagione invernale per l'anno 2010. 

      Si informa i soggetti interessati che per l'anno 2010 rimane confermata la disciplina relativa alle vendite di fine stagione approvata con DGR n. 1029 del 06/05/08all. A) DGR 1029 del 06/05/08: pertanto le prossime vendite di fine stagione invernale avranno inizio il primo sabato del mese di gennaio, che coinciderà con il giorno 2 gennaio 2010, e si concluderanno il giorno 28 febbraio 2010.

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      Albo regionale dei Gruppi di Acquisto Solidale

      E' stato predisposto l'albo regionale dei Gruppi di Acquisto solidale. Scarica il testo Albo [file pdf 5 Kb]

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      Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.) - finanziamento regionale

      Si informa che la Giunta regionale, con deliberazione n. 2552 del 4 agosto 2009, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 69 del 21 agosto 2009, ha approvato il bando di finanziamento regionale al fine di sostenere le iniziative di formazione e informazione sui temi dell'acquisto equo e solidale, nonchè sui prodotti e le produzioni alimentari tradizionali e di qualità, poste in essere dai Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.) previsti dall'articolo 21 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1. Si evidenzia che ai sensi della legge regionale da ultimo citata le domande di finanziamento possono essere presentate esclusivamente dai G.A.S. iscritti all'Albo regionale di cui alla DGR n. 455 del 24/02/09 ed all. A), attuativa della citata disposizione regionale di cui all'art. 21 della L.R. n. 1/2008. Il termine di presentazione delle domande di finanziamento: 21 settembre 2009.

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      Dichiarazione di inizio attività (DIA)

      Il 4 luglio 2009 è entrata in vigore la Legge 18 giugno 2009, n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonchè in materia di processo civile" (pubblicata nel supplemento ordinario n. 95 delle Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009): agli articoli 7, 8, 9 e 10 ha provveduto a modificare e integrare alcune disposizioni contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo 19 in materia di dichiarazione di inizio attività (D.I.A.).

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      Somministrazione di alimenti e bevande 

      Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto n. 29 del 2009 che ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 1 della legge regionale n. 29/07 "Disciplina dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

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      Somministrazione di alimenti e bevande

      In data 7 aprile 2009, con Deliberazione della Giunta regionale n. 942 è stata approvata la Circolare del Presidente n. 3 del 7 aprile 2009 "Criteri interpretativi di indirizzo e coordinamento" relativi alla legge regionale n. 29/07 in materia di somministrazione di alimenti e bevande. Consulta la normativa

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      Indirizzi in materia di Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) applicati al Settore del Commercio

      Con deliberazione della Giunta regionale n. 308 del 10/02/09 e successiva DGR n. 327 del 17/02/09, sono stati approvati nuovi criteri di indirizzo e coordinamento in materia di VIA, a seguito dell'entrata in vigore, in data 13/02/09, del D. Lgs. n. 4 del 16/01/08 recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”. Nell'ambito dei suddetti criteri vi sono alcune disposizioni che interessano il settore del commercio. Per consultare la pubblicazione: DGR n. 308 del 10/02/09 e DGR n. 327 del 17/02/09.

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      Somministrazione alimenti e bevande - titoli di studio abilitanti l'esercizio dell'attività

      Con deliberazione della Giunta regionale n. 381 del 17 febbraio 2009, immediatamente esecutiva, è stato integrato l'elenco dei titoli di studio abilitanti all'esercizio dell'attività. Con il medesimo provvedimento sono state fornite le prime indicazioni in ordine alle modalità di accertamento dei requisiti professionali di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 29/07. Si evidenzia in particolare che le richieste di verifica di cui all'articolo 4, comma 12 relative ai corsi frequentati presso altre regioni devono pervenire alla Direzione Commercio per il tramite dei comuni ove sarà svolta l'attività. Per approfondimenti accedi alla pagina dedicata

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      Nuovi criteri per l'utilizzo del fondo di rotazione per l'accesso al credito

      Con deliberazione della Giunta regionale n. 4213 del 30 dicembre 2008 "Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore commercio". Direttive e criteri per l'utilizzo del fondo di rotazione. Modifiche alla dgr n. 2339 del 1 agosto 2003 e successive modificazioni ed integrazioni." sono stati modificati i criteri per l'utilizzo del fondo di rotazione. Per approndimenti consulta la pagina dedicata ai contributi e finanziamenti

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      Programmi dei controlli sulla sicurezza stradale

      Entro il 31 gennaio 2009 vanno presentati i Programmi dei controlli sulla sicurezza stradale al fine di poter applicare la deroga al divieto di vendita delle bevande alcoliche nella fascia oraria compresa fra l'una e le sei del mattino. Tali programmi dovranno essere redatti mediante l'apposita modulistica regionale, seguendo i criteri e le linee guida approvate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1645 del 17 giugno 2008 "L.R. n. 29 del 21 settembre 2007, art. 6, comma 3 e L.R. n. 1 del 27 febbraio 2008, art. 78. Programma di controlli sulla sicurezza stradale. Approvazione criteri e linee guida" (all. A - Criteri e linee guida; All. B -Modulo per la presentazione del programma dei controlli).

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      Somministrazione di alimenti e bevande 

      Con deliberazione n. 2982 del 14.10.2008 la Giunta regionale ha approvato le “linee guida per la predisposizione da parte dei Comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8, comma 6, della legge regionale 21.09.2007 n. 29”, di prossima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Con successiva deliberazione n. 3340 sono state altresì rettificate talune imprecisioni ed errate colorazioni riscontrate negli allegati A ed A1 della deliberazione n. 2982/08.
      Il testo della deliberazione e dei relativi allegati è disponibile alla pagina concernente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
      Con deliberazione n. 3302 del 4 novembre 2008 la Giunta regionale ha inoltre individuato, ai sensi dell'articolo 4, commi 6, lett.a) e 11 della legge regionale n. 29/07, i titoli di studio abilitanti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per approfondimenti accedi alla pagina dedicata

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      Conformità urbanistica

      Si informa che è stata emanata dal TAR Veneto l'ordinanza n. 275/08 relativa alla conformità urbanistica. Visualizza giurisprudenza

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      Redistribuzione superfici di vendita della programmazione regionale

      Avviso (allegato A) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 539 del 11 marzo 2008 [file pdf]

      Si informano tutti gli operatori commerciali interessati alla realizzazione di iniziative commerciali afferenti alla grande distribuzione  che la Giunta regionale intende dare avvio, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, alla procedura di redistribuzione delle superfici di vendita previste dalla programmazione regionale in materia di grandi strutture di vendita e non ancora oggetto di assegnazione.

       

      A tal proposito, è consentita la presentazione delle domande di autorizzazione commerciale secondo l’ordinaria procedura prescritta al Capo VI della legge regionale n. 15 del 2004, nelle aree sovracomunali di cui all’allegato A alla medesima legge regionale, per le quali sussista disponibilità di superfici della programmazione regionale alla data del 31 marzo 2008.

       

      Decorso detto termine, la Giunta regionale provvederà alla redistribuzione delle superfici disponibili che non siano state oggetto di domande di autorizzazione commerciale.

      Ne deriva che le domande di autorizzazione commerciale volte a richiedere l’utilizzo di superfici appartenenti alla programmazione regionale che dovessero essere presentate oltre il termine del 31.3.2008 e nelle more della pubblicazione  del provvedimento di redistribuzione verranno restituite.

      Dette domande potranno essere presentate solo a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento regionale di redistribuzione e saranno esaminate sulla base delle previsioni programmatorie contenute in quest’ultimo.

      Rimane inteso che il suddetto termine di presentazione del 31 marzo 2008 non si applica alle domande di autorizzazione aventi ad oggetto iniziative commerciali che non richiedono l’utilizzo delle superfici appartenenti alla programmazione regionale.

       

      Il provvedimento regionale di redistribuzione dovrà essere definitivamente pubblicato entro e non oltre il 1 settembre 2008; decorso inutilmente detto termine le domande di autorizzazione commerciale che richiedono l’utilizzo di superfici appartenenti alla programmazione regionale potranno essere presentate sulla base della programmazione regionale risultante alla data del 1.4.2008, aggiornata sulla base di eventuali reintegri di superficie o sulla base della conclusione dei procedimenti pendenti alla data del 31.3.2008.

       

      In caso di mancata pubblicazione del provvedimento regionale di redistribuzione nel termine sopracitato, le disponibilità programmatorie regionali aggiornate saranno rese note, ai sensi dell’articolo 15, comma 5 della legge regionale, nel seguente sito internet: http://www.regione.veneto.it/Economia/Attivita+Produttive/Commercio

      In caso di  pubblicazione del provvedimento regionale di redistribuzione oltre il predetto termine del 1 settembre 2008, le domande presentate a partire da tale termine e ancora pendenti alla data di detta pubblicazione saranno esaminate sulla base delle previsioni programmatorie contenute nel provvedimento regionale di redistribuzione.

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      Programmazione attività commerciali

      Si informa che con legge regionale 16 agosto 2007, n.21, recante "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di industria, imprenditoria giovanile, flussi migratori, miniere e commercio" sono state introdotte disposizioni di modifica della legge regionale 13 agosto 2004, n.15 in materia di nel Veneto.
      In particolare si segnalano le disposizioni integrative della vigente disciplina in materia di parchi commerciali e grandi strutture di vendita di cui, rispettivamente, agli articoli 10 e 15 della legge regionale n.15 del 2004, nonché l'abrogazione delle disposizioni relative alle distanze tra attività commerciali, contenute nella medesima legge regionale.
      Il testo normativo, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n.73 del 21 agosto 2007 ed entrato in vigore il giorno successivo, è reperibile nel sito internet regionale www.consiglioveneto.it.
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      Vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio

      Si informa che la Giunta regionale, con deliberazione n.1388 del 15 maggio 2007 , emanata ai sensi della legge regionale 13 agosto 2004, n.15, ha modificato l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 8, comma 4 per i quali è consentita la vendita congiunta all'ingrosso e al dettaglio. (pubblicazione: BUR 5 giugno 2007, n.51)
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      Vendita di farmaci all'interno di esercizi commerciali

      L’articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, (meglio noto come “decreto Bersani”) convertito in legge 4 agosto 2006, n.248, ha introdotto nuove disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci da banco o di automedicazione

      In particolare, il comma 1 consente agli esercizi commerciali di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 di porre i vendita i suddetti farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della Salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio.

      Al riguardo si evidenzia che, per quanto concerne la Regione, la comunicazione relativa alla vendita dei suddetti prodotti va inviata alla Direzione regionale Piani e Programmi Socio-Sanitari - Servizio Farmaceutico- S.Polo  2513- 30125 VENEZIA.

      Si evidenzia altresì che il Ministero della Salute, con circolare n.3 del 3/10/2006, ha fornito taluni chiarimenti in merito alla disposizione statale di cui trattasi, precisando, nel contempo, che copia della comunicazione inerente all’inizio dell’attività di vendita sia inviata, per conoscenza, anche al Comune nel cui territorio ha sede l’esercizio commerciale. Circolare [file pdf]
      Facsimile comunicazione inizio attività [file word]

      Altri adempimenti - Il modulo di comunicazione dovrà essere, altresì, integrato dalle dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 del modello A, nonchè della dichiarazione di cui al modello B; tali modelli sono reperibili nel sito internet regionale alle pagine dedicate a Servizi alla persona - Sanità - Farmaceutica
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      Valutazione Impatto Ambientale

      Circolare interpretativa.Con deliberazione della Giunta regionale n. 2797 del 12 settembre 2006 è stata approvata la circolare del Presidente della Giunta regionale n.1 del 13 settembre 2006 recante "legge regionale 13 agosto 2004, n.15: valutazione di impatto ambientale applicata  alla materia del commercio. Circolare interpretativa". [File Pdf 31Kb]
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      Somministrazione di alimenti e bevande

      Il 10 ottobre 2007 è entrata in vigore la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".
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      Autorizzazioni medie strutture di vendita

      Legge regionale 13 agosto 2004, n.15 Art.36 
      Provvedimenti sostitutivi regionali
      La Giunta regionale con deliberazione n.1046 del 11/4/2006 ha approvato il provvedimento sostitutivo regionale in materia di medie strutture di vendita.
      Comunicazione ai Comuni [file pdf 5 Kb]
      Testo della DGR 1046/2006 di approvazione [file pdf 16 Kb]
      Provvedimento sostitutivo
       [file pdf 32 Kb]


      Varianti urbanistiche strutture commerciali
      Con Legge regionale 2 dicembre 2005, n.22 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n.115 del 6/12/2005, sono state approvate ulteriori disposizioni in materia di approvazione di varianti urbanistiche per strutture commerciali: “In deroga a quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e comunque fino all’approvazione del primo Piano di assetto territoriale (PAT), i comuni, per l’attuazione dell’articolo 10, comma 8, della legge regionale 13 agosto 2004, n.15, possono adottare entro il 30 aprile 2006 le varianti allo strumento urbanistico generale secondo le disposizioni previste dall’articolo 50, comma 6 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, approvandole ai sensi delle disposizioni previste dal comma 7 del medesimo articolo 50” .
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      Commercio su aree pubbliche

      L.R. 10/2001 - Delibera della Giunta Regionale 2 agosto 2005 n. 2113
      Con DGR 2113/2005 sono stati modificati i criteri applicativi emanati ai sensi dell'art. 1, comma 7 e dell'art. 3, comma 1 della L.R. 6.4.2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche". Il testo è scaricabile da questo sito utilizzando il link alla pagina dedicata al commercio su aree pubbliche.
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      Dichiarazione di inizio attività

      Si informano tutti i Comuni del Veneto che con Decreto legge 14/3/2005, n.35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 16/3/2005 ed entrato in vigore il giorno successivo - in seguito convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n.80 - è stato sostituito l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241. Tale modifica, immediatamente applicabile nel Veneto, assume rilievo sia per quanto concerne l'attività di commercio in sede fissa su area privata, come disciplinata dalla legge regionale 13/8/2004, n.15.

      Come noto, l'articolo 19 della legge n.241 del 1990, nella precedente formulazione, disciplinava l'istituto della denuncia di inizio attività ed è espressamente richiamato, con riferimento al commercio in sede fissa su area privata, dagli articoli 13, comma 1, 10, comma 5, 14, comma 11 e 15, comma 7 della legge regionale 13/8/2004, n.15, in materia rispettivamente di apertura, ampliamento, trasferimento, subingresso negli esercizi di vicinato e di subingresso nelle medie e grandi strutture di vendita, anche all'interno di parchi commerciali.  

      Per quanto attiene il commercio su area pubblica, la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di stampa quotidiana e periodica e la commercializzazione di fungi epigei freschi e conservati, si è provveduto a dare specifiche indicazioni applicative con note 4 luglio 2005, n. 481236/49.03 e 25 luglio 2005, n. 532412/49.03.