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      Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari 

      LA RIFORMA DEL REGOLAMENTO 2081/92

      Il 20 marzo 2006 il Consiglio dell’UE ha adottato il regolamento CE n. 510/2006 riguardante le DOP e IGP che modifica il precedente 2081/92.
      Tali modifiche sono state realizzate con un duplice obbiettivo:

      • recepire gli accordi internazionali;
      • razionalizzare le procedure di registrazione delle denominazioni ed indicazioni geografiche dei prodotti ed alimenti.

      Le modifiche apportate al nuovo regolamento si possono riassumere in tre punti principali:

      1. viene introdotta la possibilità per i produttori extra-Ue di inoltrare la domanda di registrazione direttamente alla Commissione Europea senza intermediazione del proprio Stato.

      1. deve essere presentato alla Commissione un “documento unico” al fine di snellire sia le procedure di istruttoria di domande di riconoscimento di nuove denominazioni sia quelle relative alle modica del disciplinare di denominazioni già registrate.

      1. dal 2010 sarà obbligatorio per gli organismi di controllo l’accreditamento alla norma EN 45011.

      La politica europea della qualità dei prodotti alimentari trova quindi nuovo impulso con il regolamento CE n. 510/2006 che, come il precedente, presenta l’obbiettivo di favorire la diversificazione della produzione agricola, di valorizzare la specificità di alcuni prodotti, per quanto riguarda il loro metodo tradizionale di fabbricazione e la loro origine e, nel contempo, di proteggere ed informare il consumatore.

      Il nuovo regolamento ribadisce le definizioni, già fissate nel regolamento CEE n. 2081/92, distinguendo le due categorie di denominazioni protette : le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche.

      ________________

      “DOP – Denominazione d’Origine Protetta” = indica il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo alimentare:

      • originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese;
      • la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico comprensivo dei fattori naturali ed umani;
      • la cui produzione, trasformazione ed elaborazione avvengano nella zona geografica delimitata.

      Con il recente Regolamento della Commissione CE n. 628/2008 cambierà la veste grafica del marchio DOP.
      Infatti in base all’esperienza maturata dalla loro adozione ad oggi e per incoraggiare l’uso di tali indicazioni appare opportuno agevolare, agli occhi del consumatore, la distinzione tra denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta. A questo scopo è stato deciso di ricorrere all’uso di colori diversi per i simboli relative alle due denominazioni. Il prodotto riconosciuto con la denominazione di origine protetta sarà dunque riconoscibile per il colore rosso della circonferenza esterna; resta il giallo nella corona circolare intermedia che contiene la dicitura.
       Il “vecchio” logo potrà essere utilizzato dai produttori fino alla data del 1 maggio 2010.

       nuovo marchio DOP

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      “IGP – Indicazione Geografica Protetta” = indica il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo alimentare:

      • originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese;
      • del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possano essere attribuite all’origine geografica;
      • la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell’area geografica determinata.

      La Regione Veneto fornisce, agli operatori che intendano presentare domanda di riconoscimento per una DOP o IGP, il supporto regionale in tutte le fasi dell’iter nazionale e di riconoscimento.