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      Direttiva nitrati

      Indice

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      Attuazione della direttiva comunitaria 91/676/CEE

      La pratica della fertilizzazione dei terreni agricoli, effettuata attraverso lo spandimento degli effluenti provenienti dalle aziende zootecniche e delle piccole aziende agroalimentari, è oggetto di una specifica regolamentazione volta a salvaguardare le acque sotterranee e superficiali dall’inquinamento causato, in primo luogo, dai nitrati presenti nei reflui.
      La direttiva comunitaria 91/676/CEE ha dettato i principi fondamentali a cui si è uniformata la successiva normativa nazionale, ovvero il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 e il decreto ministeriale 7 aprile 2006.
      La direttiva comunitaria ha previsto:

      • una designazione di “Zone Vulnerabili da Nitrati” di origine agricola (ZVN)”, nelle quali vi è il divieto di spargimento dei reflui degli allevamenti e di quelli provenienti dalle piccole aziende agroalimentari, fino un limite massimo annuo di 170 kg di azoto per ettaro;
      • la regolamentazione dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei reflui aziendali, con definizione dei “Programmi d’Azione”, che stabiliscono le modalità con cui possono essere effettuati tali spandimenti.

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      Le zone vulnerabili del Veneto

      La prima designazione delle ZVN del Veneto è stata effettuata con il decreto legislativo n. 152/99. Alla prima designazione sono seguiti ulteriori provvedimenti per il completamento dell’individuazione di tali zone.

      Con il Decreto n. 3 del 3 marzo 2010 del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore primario e controllo, a seguito dell'operazione di "adeguamento" del catasto terreni realizzata dall'organismo pagatore AVEPA, è stata approvata la revisione dei riferimenti catastali delle Zone vulnerabili ai nitrati del Veneto (ZVN) e del Bacino scolante in Laguna di Venezia (BSL). 

      Di seguito sono consultabili:

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      Il programma d’azione e la disciplina regionale (periodo 2012-2015)

      Il DM 7.4.2006 ha definito i criteri generali e le norme tecniche sulla base dei quali le Regioni elaborano i “Programmi d’Azione” per le Zone Vulnerabili ai Nitrati.

      La Giunta regionale del Veneto, con la DGR 7 agosto 2006, n. 2495 – “Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”, ha regolamentato le attività di spandimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, sia per le zone vulnerabili che per le rimanenti aree agricole del Veneto.

      In conformità a quanto previsto dalla Direttiva 91/676/CEE, il Programma d'Azione per le zone vulnerabili è stato sottoposto al procedimento di revisione quadriennale dei contenuti e all'adeguamento delle disposizioni che entreranno in vigore per il periodo 2012-2015.

      Il "2° Programma d'Azione" per le sole zone vulnerabili ai nitrati è stato approvato con l'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150.

      Nelle zone vulnerabili ai nitrati:
      per il periodo 2012-2015, nelle sole zone designate vulnerabili ai nitrati, entrerà in vigore il 2° Programma d'Azione (Allegato A alla DGR n. 1150/2011).
      Nelle zone ordinarie:
      nelle zone del Veneto che non sono state designate vulnerabili (zone ordinarie), resterà valida la normativa di seguito indicata.

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      Gli adempimenti per le aziende agricole

      Con la DGR 7 agosto 2007, n. 2439, è stato completato il quadro disciplinare della Regione del Veneto per il pieno rispetto degli obblighi fissati dal DM 7 aprile 2006.

      I criteri applicativi, allegati alla DGR n. 2439/2007, definiscono gli ulteriori impegni a cui sono tenuti gli agricoltori per il rispetto della Direttiva Nitrati. Le linee guida per la compilazione di comunicazioni/PUA sono state aggiornate con DGR 8 agosto 2008, n. 2217.

      Dal 1° gennaio 2012, per le sole zone vulnerabili ai nitrati, si dovrà fare riferimento ai contenuti dell'allegato A alla DGR n. 1150 del 26 luglio 2011.

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      Le comunicazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e le scadenze per la presentazione

      I soggetti che producono effluenti zootecnici o che intendono effettuarne l’utilizzazione agronomica sono tenuti a presentare la Comunicazione alla Provincia in cui ha sede l’allevamento, ovvero, se solo utilizzatori, nella Provincia in cui ricade in prevalenza la superficie interessata dallo spandimento. Nei casi previsti dall’allegato V al DM 7 aprile 2006, inoltre, è prevista la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA).
      Il legale rappresentante dell’azienda invia la Comunicazione alla Provincia, alla quale deve pervenire almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di spandimento.
      La Comunicazione ha validità massima quinquennale, fermo restando l’obbligo dell’interessato di segnalare tempestivamente le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti, nonché i terreni destinati all’applicazione.

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      Parametri per il calcolo dei quantitativi di azoto nelle acque reflue delle cantine e dei caseifici (DDR n. 12 del 17 gennaio 2008)

      Con il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura n. 12 del 17 gennaio 2008 è stata aggiornata la tabella 4 dell’allegato A alla DGR n. 2439/2007 e sono stati modificati parametri dei volumi di acque reflue  rilasciate dai processi di trasformazione enologica.

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      Documentazione di trasporto effluenti zootecnici / acque reflue (DDR n. 33 del 13 febbraio 2008)

      Con il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura n. 33 del 13 febbraio 2008 sono stati approvati i seguenti documenti:

      • Quadro sinottico dei documenti di trasporto - le diverse casistiche concernenti le operazioni di trasporto degli effluenti zootecnici o acque reflue aziendali;
      • Documento di trasporto - da adottare da parte degli operatori che non rientrano nei casi per i quali è prevista la documentazione aziendale quale documento di trasporto (vedi “Quadro sinottico”, punto 1).

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      Utilizzazione agronomica dei liquami sui terreni in pendenza, nell’ambito delle zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola: ulteriori precisazioni applicative generali (DGR n. 430 del 4 marzo 2008 e DGR n. 586 dell’11 marzo 2008 di errata corrige)

      Con delibera della Giunta regionale 4 marzo 2008, n. 430, successivamente modificata  dalla DGR 11 marzo 2008, n. 586, sono stati introdotti i nuovi valori dei limiti di pendenza, oltre i quali è applicato il divieto di spandimento dei liquami nell’ambito delle zone non vulnerabili.
      S
      i sono prescritti, altresì, tutti i necessari accorgimenti tecnico-agronomici e gli opportuni vincoli alle pratiche di fertilizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, lettera a), del DM 7 aprile 2006.
      Inoltre, la DGR n. 430/2008 fornisce precisazioni relativamente alla validità della documentazione amministrativa necessaria ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici di allevamento.
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      Ulteriori precisazioni in merito al trattamento dei liquami (DDR n. 104 del 31 marzo 2008)

      Con il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura 31 marzo 2008, n. 104, è stato approvato il documento tecnico – Allegato A – nel quale si forniscono chiarimenti riguardo alla Tabella 3 – Allegato I del decreto ministeriale 7 aprile 2006.
      Inoltre, si dettagliano i parametri relativi alla determinazione dell’abbattimento del contenuto in azoto nell’effluente dopo il trattamento e del contenuto in azoto delle frazioni derivanti dal trattamento di separazione solido-liquido, sia per i suinicoli, sia per quelli prodotti da altre categorie di animali allevati.
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      Ulteriori precisazioni in merito ai “Piccoli allevamenti di tipo familiare” e alle “Caratteristiche dello stoccaggio” (DDR n. 134 del 21 aprile 2008)

      Con il decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134 si precisa, tra l’altro:

      • la definizione di “piccoli allevamenti di tipo familiare”, di cui alla lettera q), comma 1 dell’articolo 2 della DGR 7 agosto 2006, n. 2495;
      • i criteri da rispettare, relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, dei “piccoli allevamenti di tipo familiare”;
      • le condizioni riguardanti la modalità di allevamento allo stato “semibrado”;
      • le specifiche tecniche che individuano la superficie minima del 20% della SAU aziendale che permette la riduzione delle dimensioni degli stoccaggi (in zona vulnerabile), ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del DM 7 aprile 2006;
      • la definizione, anche ai fini urbanistici, di “vasca o concimaia coperta o chiusa”.

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      Procedure specifiche relative all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento non palabili (DGR n. 893 del 6 maggio 2008)

      Con la Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2008, n. 893 sono state previste alcune procedure specifiche relative all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento non palabili, precisando, tra l’altro:

      • le condizioni in cui deve essere realizzato lo spandimento ai fini agronomico degli effluenti di allevamento non palabili;
      • le modalità di segnalazione preventiva all’Amministrazione provinciale competente, ai fini dei controlli di competenza;
      • le condizioni riguardanti l’obbligo/esonero di presentazione della Comunicazione/PUA;
      • gli impegni a cui è assoggettata un’impresa di conto terzi che esegue l’intervento di trasporto e/o spandimento degli effluenti non palabili;
      • le condizioni di rispetto per i terreni già oggetto di utilizzazione agronomica di acque reflue, fanghi di depurazione, acque di vegetazione, sanse umide provenienti dai frantoi oleari e degli ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 217/2006.

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      Utilizzazione agronomica dei liquami sui terreni in pendenza, nell’ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola dei territori delle Comunità montane del Veneto (DGR n. 894 del 6 maggio 2008)

      Con delibera della Giunta regionale 6 maggio 2008, n. 894 sono stati introdotti i nuovi valori dei limiti di pendenza, oltre i quali è applicato il divieto di spandimento degli effluenti non palabili, nell’ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola con preciso riguardo ad aree territoriali caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli.
      Nelle suddette aree si sono prescritti, altresì, tutti i necessari accorgimenti tecnico-agronomici e gli opportuni vincoli alle pratiche di fertilizzazione, chimica ed organica, per il mantenimento delle cautele destinate alla salvaguardia ambientale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23 del DM 7 aprile 2006.
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      Aggiornamento dell’Allegato F – “Linee guida per la compilazione della Comunicazione e del PUA” (DGR 8 agosto 2008, n. 2217)

      Con Delibera della Giunta regionale 8 agosto 2008, n. 2217, sono stati approvate con maggior dettaglio le istruzioni per la compilazione della Comunicazione di spandimento degli effluenti di allevamento e dei PUA (linee guida), e contestualmente è stato approvato l’aggiornamento della modulistica – prevista dalla precedente DGR n. 2439/2007, allegato F – per gli aspetti relativi alla gestione di alcune situazioni “particolari”.
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      Regolamenti comunali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

      Per consentire una maggiore omogeneità operativa su tutto il territorio regionale, la Giunta regionale ha approvato un "Regolamento-tipo" (allegato B alla DGR n. 2439/2007) per la predisposizione dei regolamenti comunali per l'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche.

      I Comuni del Veneto che hanno adottato il citato regolamento in conformità alle disposizioni regionali vigenti sono i seguenti (aggiornamento al 17/01/2011):

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      Studi e approfondimenti scientifici

      Aspetti generali sui modelli di quantificazione aziendale delle escrezioni di azoto e fosforo nelle principali tipologie di allevamento del Veneto.

      Nell’ambito delle strategie per la riduzione dei contenuti azotati degli effluenti zootecnici, la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Animali hanno sviluppato il modello di relazione tecnica (allegato D alla DGR 7 agosto 2007, n. 2439) che consente agli imprenditori zootecnici di confermare la minore produzione di azoto e fosforo nell’ambito di un allevamento.
      Lo studio scientifico “Aspetti generali sui modelli di quantificazione aziendale delle escrezioni di azoto e fosforo nelle principali tipologie di allevamento del veneto”, realizzato dal Dipartimento di Scienze Animali di Padova, ha individuato i criteri tecnici di base per l’equilibrata alimentazione degli animali ed il monitoraggio dei parametri di allevamento la cui adozione contribuisce alla conduzione delle attività agricole in armonia con l’ambiente.

      Impatto economico sulle principali tipologie di allevamento del Veneto a seguito dell'applicazione della Direttiva Nitrati (Decreto 2 aprile 2009, n. 103).

      Nel panorama delle attività attuate dal Programma Interregionale “Agricoltura e qualità, agricoltura e ambiente” – sottoprogramma: monitoraggio direttiva nitrati ai sensi della Legge 499/99, la Giunta Regionale ha attivato uno studio economico volto a fornire indicazioni utili a stimare e valutare le conseguenze che l’applicazione delle misure contenute nel Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati avrebbe determinato sulle attività e sull’organizzazione dei processi di produzione delle aziende agricole.
      Lo studio, affidato a Veneto Agricoltura, e approvato quale Allegato A al Decreto n. 103, del 02/04/2009, è stato realizzato dal gruppo di lavoro composto da prof. P. Rosato, dal dott. L. Fantinato, dal prof. S. Guercini e dal dott. A. Bordin.

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      Testo Coordinato della normativa regionale vigente

      Il documento, predisposto dagli uffici competenti della Giunta regionale, raccoglie i provvedimenti relativi alla disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue in applicazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006 coordinando le disposizioni regionali ai fini di una più agevole consultazione degli atti da parte dell'utente.

      I soli riferimenti normativi vigenti rimangono, in ogni caso, le deliberazione e i decreti pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

      Nitrati_Testo_Coordinato_Sez_1-2

      Nitrati_Testo_Coordinato_Sez_3-4

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      Visualizzazione delle “Comunicazioni Nitrati” per controlli amministrativi

      Gli organi preposti ai controlli amministrativi, comprese le amministrazioni comunali, possono richiedere un accesso al sistema informativo del settore primario della Regione del Veneto per prendere visione, per via telematica, delle Comunicazioni di utilizzazione agronomica effluenti zootecnici presentate alla provincia competente.
      L’accesso alle informazioni e l’utilizzo dei dati contenuti nelle Comunicazioni è consentito esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  e nel rispetto delle disposizioni del vigente codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003).
      La richiesta deve essere inoltrata all’Unità Complessa Sistema Informativo Settore Primario e Controllo, anche per fax al n. 041/2795492, e dovrà riportare i seguenti dati del funzionario per cui viene chiesto l’accesso:

      • cognome e nome
      • codice fiscale 
      • indirizzo e-mail

      La comunicazione dell’indirizzo e-mail, possibilmente personale, è obbligatoria per la successiva comunicazione delle credenziali di accesso.