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      Imprenditore agricolo professionale

      Il Decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004 introduce la figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), estendendo tale qualifica anche alle società agricole.

      L’accertamento della presenza dei requisiti previsti dalla normativa é affidato alle Regioni.
      La qualifica di IAP può essere riconosciuta a colui il quale è in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, dedicando all’attività lavorativa agricola, di cui all’art. 2135 del codice civile, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavando da tale attività almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro.
      Nel caso di attività svolte in zone svantaggiate tali requisiti sono ridotti al 25%.

      Il Decreto legislativo stabilisce che le società agricole (società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile) possono essere considerate IAP in presenza dei seguenti requisiti:

      • la denominazione o la ragione sociale devono contenere l'indicazione di "società agricola"
      • lo statuto deve prevedere quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c.
      • almeno un socio (società di persone) o un amministratore che sia anche socio (cooperative), deve essere in possesso della qualifica di IAP.

      Con deliberazione n. 2113 del 7 dicembre 2011 la Giunta regionale, in esito alle attività del Gruppo di lavoro per la semplificazione delle procedure nel settore primario, ha approvato le nuove Linee di indirizzo di semplificazione del procedimento per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).

      Sono stati rivisti i parametri di tempo di lavoro convenzionale e di reddito da lavoro convenzionale, da applicare per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore agricolo a partire dal 1 gennaio 2012.

      L'iter amministrativo di riconoscimento della qualifica di IAP è di competenza dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA).

      NORMATIVA

      Le disposizioni di cui alle DGR n. 3966/2004 e n. 3470/2004, per quanto non contrastanti con quelle di cui alla DGR n. 2113/2011, restano vigenti fino alla revisione e riordino degli elementi di valutazione amministrativa da parte della Giunta regionale.

      MODULISTICA

      La modulistica da utilizzare é disponibile nel sito di AVEPA.

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      Per informazioni:
      P.O. Avversità atmosferiche e riordino fondiario - Francesco Vettore
      (tel. 041-2795553, email: francesco.vettore@regione.veneto.it)