Energie RinnovabiliL’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province. Con deliberazione della Giunta regionale dell’8 agosto 2008, n. 2204, e successive modifiche e integrazioni, sono state approvate le disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo. Con successivi provvedimenti (D.G.R. n. 1192/2009 e D.G.R. n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione ed esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico). In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico”), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all’articolo 44 della L.R. n. 11/2004. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Con tale provvedimento, il soggetto interessato può richiedere il rilascio del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato da fonte rinnovabile:
Procedimento unicoLimitatamente agli impianti proposti da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale (art. 44 della L.R. n. 11/2004) e “le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico” (comma 1, articolo 272 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni), la Giunta regionale con deliberazione 1391 del 19 maggio 2009, ha approvato le disposizioni amministrative specifiche: Allegato A alla DGR del Veneto n. 1391 del 2009. Disposizioni Con Decreto del Segretario Regionale per il Bilancio n. 9 del 29 novembre 2011 è stata approvata la documentazione essenziale utile ai fini della procedibilità e dell'istruttoria nell'ambito del procedimento unico:
Contestualmente sono stati approvati i seguenti modelli:
Relativamente alle garanzie sull'effettiva messa in ripristino delle aree interessate dalla dismissione degli insediamenti produttivi alimentati da fonti energetiche rinnovabili, la Giunta regionale ha approvato una prima disposizione amministrativa per la sottoscrizione di fideiussioni da parte dei soggetti interessati a favore della Regione del Veneto (D.G.R. n. 453/2010). Con l'occasione la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) ha invitato i soggetti interessati a trasmettere la documentazione utile all'endoprocedimento di competenza sulla base dei seguenti modelli: Documentazione a supporto della dimostrazione annuale di connessione dell'impianto all'attività agricola e contestuale trasmissione dati: Opportunità FinanziarieAttualmente gli strumenti finanziari regionali a supporto delle politiche di investimento nelle fonti energetiche rinnovabili sono sintetizzabili in: |

