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      Deroga alla Direttiva Nitrati

      La Regione del Veneto, in coordinamento con le altre Regioni del bacino padano, ha ottenuto lo scorso novembre 2011 l’approvazione della deroga alla Direttiva Nitrati (Decisione n. 2011/721/UE).
      Questa deroga consentirà ai singoli allevatori ed agricoltori, che abbiano avanzato una specifica richiesta, di distribuire per la fertilizzazione delle colture una quantità di effluenti zootecnici maggiore di quella prevista dalle norme vigenti per le zone designate come vulnerabili ai nitrati (ZVN).

      La deroga permette di incrementare la quantità di effluenti annualmente distribuita, passando dagli attuali 170 kg/ha di azoto di origine zootecnica, come previsto dalla Direttiva Nitrati, a 250 kg/ha nel caso di aziende beneficiarie della deroga, nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Unione europea.
      Ciò può permettere riduzioni anche significative della superficie necessaria allo spargimento degli effluenti, con conseguente abbattimento dei costi per l’esecuzione di queste operazioni.

      La DGR n. 2461 del 29 dicembre 2011 ha stabilito che, con decreto del dirigente della struttura regionale competente, vengano approvati i criteri tecnici applicativi e le procedure operative per l’adesione degli agricoltori alla deroga di cui alla Decisione n. 2011/721/UE, nonché le procedure operative per consentire il rispetto degli impegni agronomici e ambientali previsti dal 2° Programma d’Azione regionale per le zone vulnerabili ai nitrati (Allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150).

      Con Decreto Dirigenziale n. 10 del 30 gennaio 2012 (pdf 1,97 MB) la Direzione Agroambiente ha approvato le disposizioni per la presentazione delle domande di adesione alla deroga alla Direttiva Nitrati.

      Le aziende che intendono beneficiare della deroga dovranno inviare alla Provincia le richieste di adesione, compilate on line tramite l’apposito modulo contenuto all’interno del software regionale “Applicativo Nitrati” (la procedura telematica è attiva),  

      entro e non oltre mercoledì 15 febbraio 2012.

      La deroga aziendale sarà valida per tutto l’anno solare 2012 e potrà essere ripresentata annualmente fino al 2015.

      Possono essere distribuiti “in deroga” esclusivamente i letami e i liquami prodotti dai bovini o dai suini, oppure il materiale ottenuto a seguito del trattamento di digestione anaerobica di tali effluenti di allevamento.
      I liquami suini dovranno essere sempre sottoposti a trattamento di separazione solido-liquido, con distribuzione del solo separato liquido sui terreni aziendali che ricadono in zona vulnerabile.
      Il separato solido stabilizzato dovrà essere distribuito sui terreni extra-aziendali o sui terreni ricadenti in zona non vulnerabile.

      Le aziende che aderiscono alla deroga dovranno adottare piani colturali, su almeno il 70% della superficie agricola utilizzata, che prevedano la copertura vegetale del terreno per un lungo periodo oppure che includano colture con elevata capacità di assorbimento dell’azoto.
      Su tale estensione di superficie aziendale dovranno essere coltivate una o più delle seguenti colture: silomais (classe FAO 600-700) o mais da granella (classe FAO 600-700) con raccolta dell’intera pianta (gli stocchi possono essere destinati eventualmente alla digestione anaerobica), oppure mais o sorgo in successione, in entrambi i casi, con un erbaio invernale, oppure un cereale autunno-vernino in successione con un erbaio invernale.
      Potranno rientrare in tale estensione di superficie aziendale anche i pascoli e i prati permanenti o avvicendati con prevalenza di graminacee.

      Per facilitare l'individuazione degli ambiti dei suoli veneti caratterizzati da basso contenuto di carbonio organico o da salinità, come indicato nella Decisione n. 2011/721/UE, la Direzione Agroambiente ha approvato, con Decreto Dirigenziale n. 12 del 2 febbraio 2012 (pdf 43 KB), la seguente documentazione tecnica e cartografica regionale:

      • Metodologia per la determinazione delle aree con suoli a contenuto di carbonio inferiore al 2% (Allegato A - pdf 623 KB)
      • Metodologia per la determinazione delle aree con suoli non salini o a bassa salinità (Allegato B - pdf 204 KB)
      • Carta del contenuto di carbonio nei suoli (Allegato C - pdf 181 KB)
      • Carta della determinazione dei suoli "moderatamente salini" e "salini" (Allegato D - pdf 243 KB)
      • Elenco dei fogli catastali regionali suddivisi in base al contenuto di carbonio organico inferiore o superiore al 2% (Allegato E - pdf 2,68 MB)
      • Elenco dei fogli catastali regionali suddivisi in base al criterio della salinità (Allegato F - pdf 23 KB).

      Per favorire il corretto rispetto dei limiti di azoto utilizzabile per le diverse colture, di cui alla Tabella MAS (Allegato A alla DGR n. 1150/2011), e per la giustificazione degli ambiti irrigui o con presenza di falda ipodermica, può essere consultata la Cartografia degli apporti idrici alle colture (pdf 581 KB), di cui all'Allegato A al Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 22 dell'8 febbraio 2012 (pdf 213 KB).    

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