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La DGR 7 agosto 2007, n. 2439Con la DGR 7 agosto 2007, n. 2439, sono stati dettagliati tutti i criteri tecnici e le procedure amministrative a cui sono tenuti gli agricoltori previsti dalla disciplina regionale in materia, che dà completo recepimento agli obblighi previsti dalla direttiva comunitaria. I soggetti che intendono effettuare l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento devono presentare, almeno 30 giorni prima dell’inizio di tale attività, la Comunicazione di spandimento, e ove previsto, il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) alla Provincia in cui ha sede l’allevamento, ai sensi dell’articolo 18 della DGR n. 2495/2006. Eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché variazioni relative ai terreni destinati all’utilizzazione agronomica e l’ordinamento colturale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia medesima. L’allegato A riporta i criteri tecnici specifici e le indicazioni procedurali relative alla presentazione delle Comunicazioni e dei PUA alle Province. L’allegato B propone il “Regolamento tipo” al quale è raccomandato ai Comuni di attenersi nell’elaborazione dei regolamenti di igiene e/o di polizia rurale, relativamente agli aspetti connessi all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. L’allegato C1 contiene il modello del “Registro di conferimento e rilascio” che deve essere impiegato nei casi in cui si effettui il trattamento di digestione anaerobica degli effluenti di allevamento e di biomasse vegetali, ai fini dell’ottenimento di biogas ed energia elettrica. L’allegato C2 “Documento di rilascio” costituisce il documento che consente la tracciabilità del materiale rilasciato dall’impianto di trattamento e rappresenta il documento di accompagnamento del materiale stesso. L’allegato D consente agli allevatori, qualora adottino diete per gli animali con razioni opportunamente bilanciate nel contenuto proteico, di evidenziare la riduzione della produzione di azoto dell’allevamento. Gli allegati E1 ed E2 forniscono le necessarie indicazioni per il dimensionamento delle vasche di stoccaggio degli effluenti non palabili. L’allegato F, contiene le linee guida e il fac simile della modulistica delle Comunicazioni per l’utilizzazione agronomica degli zootecnici e del PUA. Aggiornato con DGR 8 agosto 2008, n. 2217. L’allegato G fornisce le indicazioni tecniche necessarie alla costituzione delle fasce tampone e delle siepi. L’allegato H costituisce il modello di “Atto di assenso”, per la concessione dei terreni da parte dei legittimi proprietari ai produttori di effluenti che intendono effettuare lo spandimento su terreni non in proprio godimento. Ulteriori indicazioni riguardanti le utilizzazioni dei sottoprodotti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera p) e all’articolo 185 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificati dal D. Lgs. n. 4/2008, sono riportate al punto 4 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 1156. |

