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    Bandi-Finanziamenti

      Interventi compensativi

      Gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale possono essere attivati nelle aree agricole che hanno subito danni superiori al 30% della produzione ordinaria.
      Le Regioni provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi e alla contestuale richiesta al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali della declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici.

      Sono previsti interventi compensativi, quali contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato (elevabile fino al 90%) e prestiti ad ammortamento quinquennale per le necessità di conduzione, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale.
      In presenza di danni da grandine il Fondo di solidarietà nazionale non è attivabile.

      Per chiedere un intervento compensativo:

      CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
      • imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile
      • cooperative agricole di conduzione che esercitano l'attività di produzione agricola
      QUALI SONO I REQUISITI
      • iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA
      • ricadere nelle zone delimitate dal decreto di declaratoria
      • avere subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile nell'anno dell'evento rispetto a quella ordinaria del triennio precedente 
      QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
      • entro il termine perentorio di 45 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
      DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
      MODULISTICA
      • modulistica e altra utile documentazione sono scaricabili dal sito di AVEPA.