Interventi compensativi
Gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale possono essere attivati nelle aree agricole che hanno subito danni superiori al 30% della produzione ordinaria. Le Regioni provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi e alla contestuale richiesta al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali della declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici.
Sono previsti interventi compensativi, quali contributi in conto capitale fino all’80% del danno accertato (elevabile fino al 90%) e prestiti ad ammortamento quinquennale per le necessità di conduzione, esclusivamente nel caso di danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale. In presenza di danni da grandine il Fondo di solidarietà nazionale non è attivabile.
Per chiedere un intervento compensativo:
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
- imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile
- cooperative agricole di conduzione che esercitano l'attività di produzione agricola
QUALI SONO I REQUISITI
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA
- ricadere nelle zone delimitate dal decreto di declaratoria
- avere subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile nell'anno dell'evento rispetto a quella ordinaria del triennio precedente
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
- entro il termine perentorio di 45 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di declaratoria del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali
DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
MODULISTICA
- modulistica e altra utile documentazione sono scaricabili dal sito di AVEPA.
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