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Avvisi

    Bandi-Finanziamenti

      Assicurazione agevolata

      Il Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi stabilendo procedure, modalità e termini per l’adozione del Piano assicurativo agricolo annuale.
      Il Decreto legislativo individua, inoltre, la tipologia dei rischi assicurabili con contributo pubblico, per avversità e calamità naturali, in coerenza con la normativa comunitaria e con gli orientamenti per gli aiuti di Stato.

      Con il Piano assicurativo agricolo annuale sono disposte le condizioni più favorevoli volte ad ampliare le opportunità per gli imprenditori agricoli di ricorrere a strumenti assicurativi promuovendo la crescita del mercato. La disposizione secondo cui tutti i prodotti assicurabili contro i rischi derivanti dalle garanzie previste nel medesimo Piano assicurativo sono esclusi dagli interventi compensativi d’indennizzo, implica che i produttori agricoli che non provvedono ad assicurarsi non potranno accedere agli indennizzi compensativi.

      Da ultimo, con Decreto del Mipaaf n. 8809 del 20 aprile 2011, sono state adeguate le modalità e le procedure conseguenti alle nuove fonti di finanziamento del sistema assicurativo di cui al Regolamento (CE) n. 1234/2007 per le assicurazioni del raccolto dell’uva da vino (OCM vino) ed al Regolamento (CE) n. 73/2009 per le altre colture e per la zootecnia.

      A partire dal 1° gennaio 2010 sono state introdotte due nuove forme di finanziamento delle assicurazioni, previste dalla regolamentazione comunitaria, che si aggiungono ai preesistenti interventi del Fondo di Solidarietà Nazionale.

      Pertanto, i produttori agricoli dispongono delle seguenti opportunità assicurative per la copertura dei rischi aziendali:

      • assicurazione dei raccolti, degli animali e delle piante
        (articolo 68, comma 1, lett. d) del Reg. (CE) n. 73/2009, alle condizioni stabilite dall'articolo 70 del medesimo regolamento)
      • assicurazione dei raccolti di uva da vino
        (articolo 103-unvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007)
      • assicurazione delle produzioni vegetali, degli animali, delle piante e delle strutture aziendali
        (Capo I del Decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche).

      La sottoscrizione delle polizze é volontaria e può avvenire in forma individuale o in forma collettiva attraverso gli Organismi di difesa riconosciuti idonei dalla Regione (attività di difesa attiva e passiva).

      Link utili: