Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro

Informazioni generali

Struttura di riferimento:
Dir. Servizi Sociali
Data Scadenza:
Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto (BURV):
n. 70 del 22 agosto 2008
Tel. Ente Appaltante
0424/526134-38
Fax Ente Appaltante
0424/526142
E-mail Ente Appaltante
dir.servizisociali@regione.veneto.it
Data Pubblicazione nel web:
18/09/2008
Importo in Euro:

Testo o Estratto Finanziamento

TITOLO COMPLETO
Fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro. L.R. 27.02.2008, n. 1, art. 23

DESTINATARI
Sono destinatari il coniuge e i figli, residenti nella regione Veneto, della lavoratrice e/o del lavoratore deceduti in conseguenza ad infortunio sul lavoro e residenti nella regione del Veneto al momento della morte, con reddito ISEE fino ad Euro 50.000,00.
In assenza di questi destinatari, la domanda può essere presentata anche dal genitore, dal fratello o dalla sorella se conviventi della lavoratrici e del lavoratore deceduto e a suo carico nel momento della morte.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge Regionale 27.02.2008,  n. 1 art. 23

FINALITA’
Il Fondo si pone l'obiettivo di assicurare una prima forma di sostegno alle famiglie colpite da tali improvvisi  e drammatici eventi, che spesso si trovano a fronteggiare, oltre al dolore ed al disorientamento, anche una situazione di emergenza economica.
Gli aventi diritto accedono al Fondo di solidarietà mediante la presentazione della domanda sotto-allegata.
                 
ULTERIORI INFORMAZIONI
L'applicazione del fondo riguarda gli eventi verificatesi a decorrere dal 1 gennaio 2008.

Gli aventi diritto possono presentare domanda per accedere al Fondo:
-  entro 180 giorni dalla data dell'evento
-  per gli infortuni avvenuti nel periodo a partire dal 1 gennaio 2008 alla data dell'entrata in vigore del presente provvedimento, entro 90 giorni dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento.

Nel caso in cui il destinatario sia minore di età o interdetto, la domanda va presentata in nome e per conto dalla persona che ne esercita la potestà o la tutela.

Al nucleo familiare individuato, viene destinato un contributo una tantum ammontante ad € 5.000,00, che sarà incrementato di €1.000,00 per ogni figlio minorenne, o di età compresa fra i 18 e i 25 anni se studente, o di età superiore ai 18 anni se disabile a partire dal 75%.

L’istruttoria delle domande, i relativi adempimenti e la liquidazione dei contributi sono a cura dell’Osservatorio Nuove Generazioni  e Famiglia, affidato all’Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa (VI).

Allegati

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[1] Deliberazione della Giunta Regionale n. 2412 del 08 agosto 2008 [file pdf 61 Kb]

[2] Modulo di domanda - Allegato A [file pdf 80 Kb]



Si segnala che il testo dei provvedimenti pubblicati nel sito non ha valore ufficiale per il quale si rinvia al Bollettino Ufficiale della Regione su supporto cartaceo.

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