Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane - L.R. 48/1993

Informazioni generali

Struttura di riferimento:
Data Scadenza:
Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto (BURV):
n. 46 del 05 giugno 2009
Tel. Ente Appaltante
041/2795891-5839
Fax Ente Appaltante
041/2795894
E-mail Ente Appaltante
dir.artigianato@regione.veneto.it
Data Pubblicazione nel web:
22/06/2009
Importo in Euro:
1.500.000,00

Testo o Estratto Finanziamento

TITOLO COMPLETO
Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane - L.R. n. 48 del 6 settembre 1993, art. 4, comma 1, lett. a) e lett. f).

DESTINATARI
Le imprese artigiane nonché le cooperative, i consorzi e le società consortili riconosciute artigiane con sede operativa ed iniziativa da agevolare ubicate nel Veneto.

NORMATIVA SPECIFICA DI RIFERIMENTO
L.R. n. 48 del 6 settembre 1993, artt. 4, 10, 15 e 16 e L.R. n. 19 del 3 ottobre 2003, art. 1.
I “Criteri di applicazione” approvati con D.G.R. n. 1585 del 26 maggio 2009

FINALITA’
L'intervento agevolativo è finalizzato a favorire lo sviluppo del settore artigiano attraverso il reperimento di risorse finanziarie dagli istituti di credito convenzionati per l'investimento in beni strumentali (comma 1, lett.a) o per la promozione e/o esportazione dei prodotti artigiani; partecipazione a gare e appalti sui mercati nazionali ed esteri indetti da enti pubblici o privati (comma 1, lett. f).
Le operazioni di investimento sono agevolabili con contributi fino all'8% del finanziamento relativo a spese ammesse alla agevolazione.
Il beneficio è concesso in osservanza del Reg. (CE) n. 1998/06 "de minimis".

ULTERIORI INFORMAZIONI
Le domande, redatte su apposito modulo di cui si allega lo schema, intese ad ottenere le agevolazioni devono essere trasmesse dagli organismi di garanzia (di cui all'allegato 1) per il tramite degli istituti di credito dopo il perfezionamento dell'operazione finanziaria e comunque entro il mese successivo.
L'organismo di garanzia deve indicare (quadro 4) gli estremi della garanzia richiesta dall'istituto bancario e quest'ultimo (quadro 5) gli estremi del finanziamento.
Il finanziamento non può essere inferiore ad Euro 7.500,00 e superiore ad Euro 30.000,00.
Il tasso di interesse variabile e posticipato non può eccedere, per tutta la durata del finanziamento, il tasso di riferimento per l’artigianato, applicabile alle operazioni di credito artigiano aventi durata superiore a 18 mesi.
I finanziamenti non possono essere di durata inferiore a 24 mesi ed eccedere la durata di 60 mesi a pena di esclusione dai benefici.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. citato) che non sono state richieste ed ottenute altre agevolazioni previste dalle leggi statali o da altre leggi regionali per le medesime iniziative e contemporaneamente per i medesimi beneficiari.
b) la dichiarazione ai fini del regolamento (CE) "de minimis";
c) copia delle fatture quietanzate comprovanti le spese ammesse o copia dei preventivi, successivamente integrati dalle copie delle fatture di acquisto quietanzate.

Possono essere agevolate più operazioni, nell'arco di 24 mesi, anche per iniziative diverse, purché rientrino nel limite massimo di € 25.822,84 (art. 10 c. 3 della L.R. 48/93).
Operazioni successive alla domanda con limite massimo di € 30.000,00  saranno agevolate trascorsi 24 mesi dall'ultima operazione ammessa a contributo.
La assegnazione del contributo avviene annualmente a dicembre per le domande presentate dal 1° ottobre (anno precedente) al 30 settembre.
Tale contributo non è cumulabile con altre agevolazioni previste da leggi statali o da altre leggi regionali per le medesime iniziative.
Il contributo è erogato direttamente agli istituti o aziende di credito convenzionate quale anticipazione sulla riscossione di quote del capitale prestato o mutuato successive all'incasso del contributo, ovvero quale quota parte delle spese di commissione dovute. In ogni caso la estinzione anticipata del finanziamento non può comportare, a pena di esclusione del beneficio, una durata del finanziamento inferiore a 24 mesi.
L'alienazione e la locazione dei beni, pena la revoca del beneficio, non possono avvenire prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisizione dei beni medesimi, ovvero prima che sia trascorso il normale periodo di durata dell'operazione agevolata.

La presente sintesi ha carattere informativo-divulgativo. Fa fede la normativa di riferimento e le successive modifiche e integrazioni e gli atti ufficiali pubblicati nel B.U.R.

Allegati

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[1] Modulistica e Documentazione utile - Allegati alla DGR 1585 del 26/05/2009 [file zip 95 Kb] allegato C aggiornato il 22/06/2009



Si segnala che il testo dei provvedimenti pubblicati nel sito non ha valore ufficiale per il quale si rinvia al Bollettino Ufficiale della Regione su supporto cartaceo.

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