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Autorizzazione in sanatoria in area vincolataDivieto di autorizzazione in sanatoria per gli interventi realizzati in area vincolata (articolo 146, comma 10, D.Lgs. n. 42/2004 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”).
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All’Ente Parco Delta del Po via G. Marconi n. 6 45012 ARIANO NEL POLESINE – RO
Alla Comunità Montana della Lessinia Piazza Borgo n. 52 37021 BOSCO CHIESANUOVA – VR
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Unità Periferica “Genio Civile” di Padova Corso Milano n. 20 35100 PADOVA
Unità Periferica “Genio Civile” di Rovigo via della Pace n. 1/d 45100 ROVIGO
Unità Periferica “Genio Civile” di Treviso via A. De Gasperi n. 1 31100 TREVISO
Unità Periferica “Genio Civile” di Venezia Palazzetto Balbi Piscina San Zulian n. 548 30100 VENEZIA
Unità Periferica “Genio Civile” di Verona Piazzale Cadorna n. 2 37126 VERONA
Unità Periferica “Genio Civile” di Vicenza Contrà Mure San Rocco n. 51 36100 VICENZA
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Direzione Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile SEDE
Direzione Regionale Tutela Ambiente SEDE
Direzione Regionale Infrastrutture di Trasporto SEDE
Direzione Regionale Mobilità SEDE
Direzione Regionale Lavori Pubblici SEDE
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Direzione Regionale Politiche Agricole Strutturali via Torino n. 110 30172 MESTRE - VE
A seguito dell’entrata in vigore, dal 1° maggio 2004, del nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) sono pervenuti alla Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, numerosi quesiti diretti ad accertare se “il divieto del rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica, sancito dall’art. 146, comma 10, lettera c) del nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, debba trovare immediata applicazione, sin dalla data di entrata in vigore del codice (1° maggio 2004), oppure se, non essendo tale divieto espressamente contenuto anche nell’art. 159, recante la disciplina del procedimento di autorizzazione in via transitoria, esso debba invece ritenersi applicabile solo a far tempo dall’entrata a regime del nuovo procedimento autorizzatorio ridefinito dall’art. 146, vale a dire dopo l’approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell’articolo 156 ovvero ai sensi dell’art. 143, e dopo il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 145 del codice”.
Rilevata la novità e la portata generale della tematica, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha diffuso a tutte le Regioni il parere reso dal proprio Ufficio Legislativo [file PDF 2MB], il quale in merito a tale delicata questione ha fornito i chiarimenti che di seguito si riportano in forma sintetica.
Preliminarmente è stato chiarito che il divieto di autorizzazione in sanatoria sancito dall’articolo 146, comma 10, lettera c) è immediatamente applicabile ai lavori già eseguiti in area tutelata dal punto di vista paesaggistico senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta.
Le argomentazioni a sostegno di tale assunto si basano sul rilievo che le norme considerate hanno una diversa natura giuridica. Infatti le disposizioni contenute nell’art. 159 sono solo norme procedurali che non riguardano alcun profilo sostanziale del potere autorizzatorio e pertanto l’art. 159 prevale solo sulle corrispondenti previsioni procedurali contenute nell’art. 146. Mentre le disposizioni dell’art. 146 che non attengono agli aspetti procedurali ma dettano le caratteristiche e i limiti del potere autorizzatorio del Ministero sono norme sostanziali di immediata applicazione. Tale interpretazione trova poi ulteriore conforto anche nei lavori parlamentari dove è emersa in modo chiaro la volontà di tenere distinto l’accertamento di conformità edilizia ammissibile (art. 13 L. n. 47/85, ora art. 36 del D.P.R. n. 380/01) dall’accertamento di conformità paesaggistico non ammissibile (art. 146, comma 10, D.Lgs. n. 42/04). Inoltre il Ministero evidenzia che tale divieto appare particolarmente utile proprio nella fase transitoria in cui “la pianificazione paesaggistica esistente non è in grado ancora di svolgere quel ruolo di guida all’esercizio del potere autorizzatorio che, invece, il nuovo art. 143 intende ad essa assegnare”.
In base a tali argomentazioni il Ministero poi ne trae le ulteriori e inevitabili conseguenze che consistono da un lato nel ritenere che i procedimenti di autorizzazione postuma in corso, non ancora formalmente conclusi alla data del 1° maggio 2004, non potranno avere esito positivo, in quanto per il principio “tempus regit actum” il provvedimento finale di un procedimento deve rispettare la legge vigente al momento dell’adozione dell’atto; dall’altro ne desume l’ulteriore conseguenza di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni ex post rilasciate dopo la data del 1° maggio, al fine di evitare successivi provvedimenti ministeriali di annullamento.
Chiarisce infine il Ministero che tale disciplina non si riferisce alle domande di “condono edilizio”, i cui termini sono stati recentemente riaperti con l’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, in quanto la disciplina sul condono costituisce fattispecie speciale, pertanto le istanze di condono edilizio in area vincolata saranno regolate con la disciplina degli articoli 32 e 33 della L. n. 47/85 (come modificati dal Decreto Legge n. 269/03) pertanto non si pone un problema di autorizzazione successiva, ma per tali istanze vale la disciplina speciale sopra citata che prevede il parere vincolante dell’amministrazione competente.
Si coglie l’occasione inoltre per invitare le Amministrazioni in indirizzo ad osservare il disposto dell’articolo 159, comma 1, ultimo periodo del Codice sui beni culturali e sul paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ossia a comunicare anche agli interessati la nota trasmessa alla Soprintendenza relativa alle autorizzazioni rilasciate, rammentando che tale comunicazione è inoltrata ai diretti interessati in quanto per loro “costituisce avviso di inizio procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241”.
Infine si rende noto alle amministrazioni interessate che possono far richiesta al Servizio Beni Ambientali e Parchi della scrivente direzione per ricevere copia integrale del parere dell’ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali [file PDF 2MB] sopra menzionato. Distinti saluti. IL DIRIGENTE REGIONALE
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