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Autorizzazione in sanatoria in area vincolata

Divieto di autorizzazione in sanatoria per gli interventi realizzati in area vincolata (articolo 146, comma 10, D.Lgs. n. 42/2004 recante “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”).

   

Ai Signori Presidenti

delle Province del Veneto

LORO SEDI

 

Ai Signori Sindaci

dei Comuni del Veneto

LORO SEDI

 

All’Ente Parco

naturale regionale del fiume Sile

via Tandura n. 40

31100  TREVISO

 

All’Ente Parco dei Colli Euganei

via Rana Ca’ Mori n. 8

35042  ESTE – PD

 

All’Ente Parco Delta del Po

via G. Marconi n. 6

45012  ARIANO NEL POLESINE – RO

 

Alla Comunità Montana della Lessinia

Piazza Borgo n. 52

37021  BOSCO CHIESANUOVA – VR

 

Ente Parco delle Dolomiti d’Ampezzo

via del Parco n. 1

32043  CORTINA D’AMPEZZO - BL

 

Unità Periferica

“Genio Civile” di Belluno

via I. Caffi n. 61

32100  BELLUNO

 

Unità Periferica

“Genio Civile” di Padova

Corso Milano n. 20

35100  PADOVA

    

Unità Periferica

“Genio Civile” di Rovigo

via della Pace n. 1/d

45100  ROVIGO

 

Unità Periferica

“Genio Civile” di Treviso

via A. De Gasperi n. 1

31100  TREVISO

 

Unità Periferica

“Genio Civile” di Venezia

Palazzetto Balbi

Piscina San Zulian n. 548

30100  VENEZIA

 

Unità Periferica

“Genio Civile” di Verona

Piazzale Cadorna n. 2

37126  VERONA

 

Unità Periferica

“Genio Civile” di Vicenza

Contrà Mure San Rocco n. 51

36100  VICENZA

 

Direzione Regionale

Geologia e Ciclo dell’Acqua

SEDE

 

Direzione Regionale

Difesa del Suolo e Protezione Civile

SEDE

 

Direzione Regionale Tutela Ambiente

SEDE

 

Direzione Regionale

Infrastrutture di Trasporto

SEDE

 

Direzione Regionale Mobilità

SEDE

 

Direzione Regionale Lavori Pubblici

SEDE

 

Direzione Regionale

Foreste ed Economia Montana

via Torino n. 110

30172  MESTRE - VE

 

Direzione Regionale

Politiche Agricole Strutturali

via Torino n. 110

30172  MESTRE - VE

 

  

A seguito dell’entrata in vigore, dal 1° maggio 2004, del nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) sono pervenuti alla Direzione Generale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, numerosi quesiti diretti ad accertare se “il divieto del rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica, sancito dall’art. 146, comma 10, lettera c) del nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, debba trovare immediata applicazione, sin dalla data di entrata in vigore del codice (1° maggio 2004), oppure se, non essendo tale divieto espressamente contenuto anche nell’art. 159, recante la disciplina del procedimento di autorizzazione in via transitoria, esso debba invece ritenersi applicabile solo a far tempo dall’entrata a regime del nuovo procedimento autorizzatorio ridefinito dall’art. 146, vale a dire dopo l’approvazione dei piani paesaggistici, ai sensi dell’articolo 156 ovvero ai sensi dell’art. 143, e dopo il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell’articolo 145 del codice”.

 

Rilevata la novità e la portata generale della tematica, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha diffuso a tutte le Regioni il parere reso dal proprio Ufficio Legislativo [file PDF 2MB], il quale in merito a tale delicata questione ha fornito i chiarimenti che di seguito si riportano in forma sintetica.

 

Preliminarmente è stato chiarito che il divieto di autorizzazione in sanatoria sancito dall’articolo 146, comma 10, lettera c) è immediatamente applicabile ai lavori già eseguiti in area tutelata dal punto di vista paesaggistico senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta.

 

Le argomentazioni a sostegno di tale assunto si basano sul rilievo che le norme considerate hanno una diversa natura giuridica. Infatti le disposizioni contenute nell’art. 159 sono solo norme procedurali che non riguardano alcun profilo sostanziale del potere autorizzatorio e pertanto l’art. 159 prevale solo sulle corrispondenti previsioni procedurali contenute nell’art. 146. Mentre le disposizioni dell’art. 146 che non attengono agli aspetti procedurali ma dettano le caratteristiche e i limiti del potere autorizzatorio del Ministero sono norme sostanziali di immediata applicazione.

Tale interpretazione trova poi ulteriore conforto anche nei lavori parlamentari dove è emersa in modo chiaro la volontà di tenere distinto l’accertamento di conformità edilizia ammissibile (art. 13 L. n. 47/85, ora art. 36 del D.P.R. n. 380/01) dall’accertamento di conformità paesaggistico non ammissibile (art. 146, comma 10, D.Lgs. n. 42/04).

Inoltre il Ministero evidenzia che tale divieto appare particolarmente utile proprio nella fase transitoria in cui “la pianificazione paesaggistica esistente non è in grado ancora di svolgere quel ruolo di guida all’esercizio del potere autorizzatorio che, invece, il nuovo art. 143 intende ad essa assegnare”.

 

In base a tali argomentazioni il Ministero poi ne trae le ulteriori e inevitabili conseguenze che consistono da un lato nel ritenere che i procedimenti di autorizzazione postuma in corso, non ancora formalmente conclusi alla data del 1° maggio 2004, non potranno avere esito positivo, in quanto per il principio “tempus regit actum” il provvedimento finale di un procedimento deve rispettare la legge vigente al momento dell’adozione dell’atto; dall’altro ne desume l’ulteriore conseguenza di dover procedere alla revoca delle autorizzazioni ex post rilasciate dopo la data del 1° maggio, al fine di evitare successivi provvedimenti ministeriali di annullamento.

 

Chiarisce infine il Ministero che tale disciplina non si riferisce alle domande di “condono edilizio”, i cui termini sono stati recentemente riaperti con l’art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, in quanto la disciplina sul condono costituisce fattispecie speciale, pertanto le istanze di condono edilizio in area vincolata saranno regolate con la disciplina degli articoli 32 e 33 della L. n. 47/85 (come modificati dal Decreto Legge n. 269/03) pertanto non si pone un problema di autorizzazione successiva, ma per tali istanze vale la disciplina speciale sopra citata che prevede il parere vincolante dell’amministrazione competente.

 

Si coglie l’occasione inoltre per invitare le Amministrazioni in indirizzo ad osservare il disposto dell’articolo 159, comma 1, ultimo periodo del Codice sui beni culturali e sul paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) ossia a comunicare anche agli interessati la nota trasmessa alla Soprintendenza relativa alle autorizzazioni rilasciate, rammentando che tale comunicazione è inoltrata ai diretti interessati in quanto per loro “costituisce avviso di inizio procedimento ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241”.

 

Infine si rende noto alle amministrazioni interessate che possono far richiesta al Servizio Beni Ambientali e Parchi della scrivente direzione per ricevere copia integrale del parere dell’ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali [file PDF 2MB] sopra menzionato.

 Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE REGIONALE
DIREZIONE URBANISTICA E BENI AMBIENTALI
f.to Arch. Vincenzo Fabris