Normativa
Leggi e documenti di interesse urbanistico
Si riportano i collegamenti ai principali testi che riguardano l'urbanistica, redatti dalla struttura regionale per l'assistenza legislativa del Consiglio Regionale, con la precisazione che non costituiscono testo ufficiale delle Leggi Regionali per il quale si rinvia al Bollettino Ufficiale della Regione. Stante la natura meramente informativa dei testi riportati si declina ogni responsabilità conseguente da eventuali errori in essi contenuti.
- LR 11 del 2004 Governo del Territorio - testo aggiornato a seguito delle modifiche avvenute con le seguenti leggi:
- LR 11 del 2004 Governo del Territorio (testo storico)
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Piano Casa
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Leggi regionali in materia edilizia ed urbanistica [collegamento all'indice sistematico del sito del Consiglio regionale]
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Normativa, Circolari, documenti o precisazioni d'interesse urbanistico
Legge Regionale 11 del 2004 - Atti di Indirizzo e Circolari
Piano Casa - circolari e documenti
Legge Regionale 61 del 1985 - Circolari
Opere pubbliche
- Nota interpretativa [File PDF - 16kb] in merito all'approvazione di progetto di opere pubbliche in variante urbanistica (articolo 19 del D.P.R. n. 327 del 2001).
Rischio Idraulico e Idrogeologico
- Con Deliberazione [File PDF - 258kb] n. 2948 del 6 settembre 2009 la Giunta regionale ha definito le nuove indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici.
- Allegato A [File PDF -147Kb] alla DGR n. 2948 del 2009
- vedi anche la pagina della Difesa del Suolo
Rischio Sismico
Abusitività e violazioni urbanistiche
- L’obbligo di trasmettere mensilmente l’elenco dell’attività abusive previsto dall’articolo 31, comma 7 del testo unico dell’edilizia (DPR n. 380 del 2001), non è innovativo rispetto a quanto prevedeva la disposizione contenuta all’articolo 7, comma 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La disposizione del testo unico, non essendo innovativa rispetto alla previgente disciplina statale, deve ritenersi compatibile con quanto disposto dalla legislazione e dalle direttive regionali previgenti (articolo 89, ultimo comma Legge Regionale n. 61 del 1985 e direttiva n. 13671/30100 del 14 settembre 1994 [File PDF - 8Kb]) pertanto possono continuare ad essere trasmessi i suddetti elenchi alla sola Provincia competente, la quale provvederà ad effettuare poi agli uffici regionali le comunicazioni periodiche.
- Nota [File PDF - 19kb] in merito all'individuzìazione dell’autorità funzionalmente competente a determinare in concreto il valore della sanzione amministrativa che deve essere erogata, ex lege, in conseguenza di opere edilizie abusive, ai sensi dell’articolo 93 della Legge Regionale n. 61 del 1985.
- Modalità per il pagamento dell’incremento dell’oblazione da versare alla Regione ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n. 21 del 05 novembre 2004 che detta disposizioni in materia di Condono Edilizio.
- Nota inerente il divieto di autorizzazione in sanatoria per gli interventi realizzati in area vincolata (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
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