Misure restrittive sulla prorogabilità dei termini di rendicontazione delle spese ed in relazione all’utilizzo delle economie realizzatesi durante la fase esecutiva, per interventi assistiti da contributi regionali in materia di lavori pubblici.
Con DGR n. 130 del 08.02.2011, pubblicata sul BUR n. 16 del 22.02.2011, così come modificata con DGR n. 498 del 19.04.2011, in corso di pubblicazione sul BUR, sono state approvate alcune misure restrittive sulla prorogabilità dei termini di rendicontazione delle spese ed in relazione all’utilizzo delle economie realizzatesi durante la fase esecutiva, per interventi assistiti da contributi regionali in materia di lavori pubblici. In particolare, si è disposto che:
- le richieste di utilizzo delle economie realizzate in fase di appalto, ovvero in corso d’opera, trasmesse, a partire dal 22.02.2011, in relazione agli interventi finanziati con i provvedimenti della Giunta regionale citati nelle premesse alla DGR 130/2010, potranno essere autorizzate esclusivamente in relazione alle varianti di cui all’art. 132, commi 1, 3 e 4, del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE”.
- Le richieste di proroga ai tempi di rendicontazione stabiliti da atti convenzionali o da specifici bandi o provvedimenti di riparto, trasmesse, a partire dal 01.01.2012, relativamente agli interventi finanziati con i provvedimenti della Giunta regionale citati nelle premesse alla DGR 130/2010, possono essere concesse, con Decreto del Dirigente della Struttura regionale competente, per una sola volta, su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine stesso, con le seguenti modalità:
- la proroga non può superare il 50% del tempo inizialmente stabilito per produrre la rendicontazione finale dell’intervento, comprendente la documentazione di cui all’art. 54, comma 5, della L.R. 07.11.2003, n. 27; - i termini di rendicontazione finale già prorogati alla data del 31.12.2011, possono essere oggetto di una sola ulteriore proroga, esclusivamente entro il limite percentuale di cui al precedente alinea; - le proroghe non possono comunque determinare il superamento del limite di rendicontazione di 5 anni di cui all’art. 54, comma 6, della L.R. 07.11.2003, n. 27; - le limitazioni alla possibilità di rendicontare gli interventi di cui alla DGR 130/2011 ed al presente provvedimento, non si applicano ai contributi assegnati a soggetti privati ed a quelli disposti ai sensi della L.R. 12.07.2007, n. 16 “Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”, in relazione ai quali ultimi si fa riferimento alle modalità operative approvate con DGR n. 2422 del 08.08.2008. Restano inoltre esclusi dall’applicazione delle disposizioni sopra riportate i contributi assegnati, con DGR n. 4228 del 20.12.2009 e con DGR n. 642 del 09.03.2010, per le Opere di Interesse Locale di cui alla L.R. 16.02.2010, n. 11, art. 3.
- per gli interventi finanziati con i provvedimenti della Giunta regionale citati nelle premesse alla DGR 130/2010, i cui termini per l’eventuale conferma del contributo, per la sottoscrizione della convenzione, ovvero per la rendicontazione finale dell’intervento, stabiliti da specifici provvedimenti o atti convenzionali ovvero da eventuali proroghe concesse, risultassero scaduti alla data di pubblicazione sul BUR della DGR 498 del 19.04.2011, si procede alla rideterminazione, d’ufficio, degli stessi, con le seguenti modalità:
- per quanto riguarda i termini per la sottoscrizione della convenzione, il Dirigente della struttura regionale competente è autorizzato ad assegnare un termine improrogabile di adempimento di 60 giorni, decorso inutilmente il quale, si procede alla revoca del contributo; - i termini di conferma del contributo e quelli di rendicontazione finale degli interventi, sono differiti di un anno dalla data inizialmente stabilita, ovvero dalla data dell’ultima proroga concessa. Tale differimento non potrà comunque comportare il superamento del limite di rendicontazione finale di 5 anni stabilito all’art. 54, comma 6, della L.R. 27/03. Agli interventi in parola non saranno concesse proroghe. Sono ovviamente escluse dal differimento di cui sopra le scadenze previste da specifiche disposizioni di legge regionale.
La divulgazione delle disposizioni sopra riportate, oltre che mediate pubblicazione sul BUR, viene attuata esclusivamente mediante la presente comunicazione inserita nel sito web della Giunta regionale, alla voce “Lavori Pubblici”.
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