Piano straordinario opere di interesse locale – Programma di riparto 2010. (L.R. 16.02.2010 n. 11, art. 3)
Con D.G.R. 642 del 09/03/2010 (che sarà presumibilmente pubblicato sul BUR del 30.03.2010), in conformità a quanto stabilito all’art. 3 della L.R. 16.02.2010, n. 11, Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2010, è stato approvato il Riparto 2010 relativo al “Piano straordinario opere di interesse locale”, come rappresentato nell’Allegato A “Elenco degli interventi ammissibili finanziati - anno 2010” e nell’Allegato B “Elenco degli interventi ammissibili finanziati successivi al primo - anno 2010”
Le modalità di gestione dei contributi sono quelle stabilite all’art. 54 della L.R. 27/03, come ulteriormente esplicitate nel modello di convenzione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4153 del 22.12.2004, alla cui sottoscrizione è delegato il Dirigente della struttura regionale competente, il quale provvederà anche all’adeguamento del relativo schema alle specifiche modalità approvate con il presente provvedimento e con le citate DGR n. 1357/2009, n. 1973/2009, n. 3302/2009 e n. 4228/2009.
Come esplicitamente attestato già nell’istanza di contributo conforme al modello approvato con DGR 1357/2009, i beneficiari sono tenuti “ad affidare i lavori con le modalità di cui all’art. 122 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dall’art. 1, comma 10 quinquies della Legge 22 dicembre 2008, n. 201, di conversione del D.L. 23.10.2008, n. 102”. Dell’impegno in questione sarà fatta esplicita menzione nelle comunicazioni allo stesso beneficiario da parte della struttura regionale competente.
A parziale variazione di quanto prescritto con DGR 1357/2009, in coerenza con quanto indicato con DGR 4228/2009, si stabilisce che:
- la certificazione finale della spesa può essere effettuata mediante certificato di regolare esecuzione;
- i termini intermedi stabiliti con DGR 1357/2009 abbiano carattere ordinatorio.
Sia per gli interventi ammessi a contributo con DGR 4228/2009, sia per quelli ammessi a contributo con il presente provvedimento, il termine di rendicontazione finale indicato nelle schede di formulazione della domanda di contributo, come evidenziati con DGR 4228/2009 o nel presente provvedimento, potrà essere prorogato fino ad un massimo del 50%, con atto del Dirigente della struttura regionale competente, sulla base di motivate esigenze espresse dal Beneficiario. L’inosservanza del termine relativo alla rendicontazione delle spese sostenute, eventualmente prorogato nella misura massima sopra indicata, comporta la revoca del contributo. Per l’eventuale integrazione del 10% del contributo concesso, prevista dalla DGR 1357/2009, si fa riferimento al termine di rendicontazione indicato dall’Ente all’atto della presentazione della domanda.
Infine, tenuto conto delle tempistiche necessarie per l’inserimento, da parte di ciascun Ente, degli interventi finanziati con DGR 4228/2009 nella programmazione di competenza, si è ritenuto opportuno differire la data di decorrenza di tutti i termini stabiliti con DGR 1357/2009, già fissata a quella di pubblicazione sul BUR della DGR 4228/2009 stessa, che ha avuto luogo in data 02.02.2010, alla pubblicazione sul BUR del presente provvedimento.
Ai fini di un’adeguata pubblicizzazione dell’iniziativa regionale, nel cantiere dovrà risultare esposto un cartello conforme allo schema approvato con DGR n. 201 del 03.02.2010, Allegato B.
Per quant’altro non diversamente disposto dal provvedimento ora approvato, si fa rinvio alle precedenti Deliberazioni n. 1357 del 12.05.2009, n. 1973 del 30.6.2009, n. 3302 del 03.11.2009 e n. 4228 del 29.12.2009.
Allegati:
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