SmaltimentoI soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento di rifiuti devono richiedere ed ottenere un'autorizzazione unificata. Debutta l’autorizzazione ordinaria unificata per la realizzazione e la gestione degli impianti di smaltimento, in luogo delle due previste dagli articoli 27 e 28 del già d.lgs. n. 22/1997. Le autorizzazioni degli impianti di gestione, ottenute le revoche e le sospensioni vengono inserite in una banca dati nazionale. Sono considerate operazioni di smaltimento: la distruzione (incenerimento), il confinamento (discarica) o la dispersione nell’ambiente (lagunaggio, scarico nell’ambiente idrico, immersione) dei rifiuti, nonché le relative operazioni preliminari (di trattamento, raggruppamento, deposito preliminare). Non costituisce operazione di smaltimento il "deposito temporaneo [dei rifiuti] ... nel luogo in cui sono prodotti". Lo è, invece, lo "stoccaggio", preliminare o provvisorio. Per impianti d’incenerimento, si intendono quegli impianti atti a smaltire, mediante processi di combustione,i rifiuti che, diversamente, andrebbero smaltiti in discarica. In realtà i rifiuti sono di tipologie (solidi, liquidi più o meno densi, sfiati) e caratteristiche (pericolosi e non pericolosi) molto diverse, per cui lo smaltimento mediante termocombustione implica l’impiego di impianti differenti. La discarica, è definita come: "area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi [ovviamente, "sul suolo o nel suolo", non con altri processi: un inceneritore resta tale e comunque non diventa una discarica] da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo [meglio sarebbe stato parlare di "stoccaggio" per non dare adito a possibili confusioni con il "deposito temporaneo" di cui all’art. 183, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 152/2006) per più di un anno.Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno" Esistono tre tipi di discariche:
Il d.lgs. n. 22/1997 prevedeva separatamente per gli impianti di smaltimento l’approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione (art.27) e l’autorizzazione all’esercizio (art.28).
I contenuti dell’autorizzazione, ovviamente da determinarsi in concreto in relazione allo specifico impianto ed operazione da autorizzarsi, consistono, in particolare, nell’individuazione:
In evidenza alcuni recenti chiarimentiChiarimenti su procedure di V.I.A relative alle istanze presentate per le discariche esistenti (riclassificate in sottocategorie ex art.7 D.M. 3 agosto 2005). Chiarimenti in merito al DM 3 agosto 2005 sui criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica. |

